TAR Puglia, Bari, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 907

Indennità di equiparazione personale ospedaliero-Differenze retributive maturate-Sentenza indefinita nel quantum

Data Documento: 2018-06-21
Area: Giurisprudenza
Massima

La sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6773/2011, Consiglio di Stato sent. n. 1952/2016).

Contenuto sentenza

N. 00907/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Magnisi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Calianno, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] D’Alconzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, corso [#OMISSIS#], 160; 

contro
Università degli Studi di Bari – [#OMISSIS#] Moro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bianca [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Prudente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Bari, piazza Umberto I, 1; 

per l’esatta ottemperanza
alla sentenza R.G. n. 3172/2013, emessa dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, confermata con ordinanza della Corte di Cassazione R.G. n. 6116/2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro”;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 1.2.2018 e depositato in Segreteria in data 16.2.2018, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Magnisi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Calianno, quest’ultima in qualità di vedova di Grassi [#OMISSIS#], adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
Esponevano in fatto di essere stati dipendenti dell’Università degli Studi di Bari, in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico con la qualifica funzionale di VIII livello (Magnisi, [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) e VII livello (Grassi), in qualità di personale non medico universitario.
Evidenziavano, in particolare, di aver diritto, in qualità di dipendenti presso cliniche ed istituti di ricovero convenzionati con Enti ospedalieri o gestiti dalle Università, ad una indennità di equiparazione stabilita dal Decreto Interministeriale emanato in esecuzione dell’art. 47 della L. n. 833/78, recepito integralmente nella convenzione Università – Azienda Ospedaliera Policlinico del 15.07.1994.
Rappresentavano, in proposito, che, nonostante una precedente delibera del 25.2.1997, in cui veniva “riconosciuta l’equiparazione al IX liv. e X del personale ospedaliero, a prescindere dal titolo di studio”, con Decreto Rettorale n. 8411 del 02.12.1997, confermato successivamente in data 24.11.1998, l’Università degli Studi di Bari adottava nuove tabelle di corrispondenza, attribuendo di fatto equiparazioni differenti in relazione al titolo di studio.
Avverso tali provvedimenti, le parti convenivano in giudizio l’Università degli Studi di Bari dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro.
L’Amministrazione, costituendosi in giudizio e contestando la domanda, evidenziava ad ogni buon conto di aver provveduto al pagamento di acconti nei confronti dei ricorrenti sulle somme asseritamente loro spettanti.
Con sentenza n. 16227/2009, il Tribunale Ordinario di Bari, Sez. Lavoro “[accoglieva] la domanda e, per l’effetto, [dichiarava] il diritto dei ricorrenti ad ottenere la indennità di equiparazione…; [condannava] la resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle relative differenze retributive maturate nel periodo dall’ 08.07.1998 e sino al 30.07.2002 per Grassi, al 31.12.2002 per [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], al 01.02.2004 per Magnisi, oltre interessi e svalutazione secondo indici Istat, con il limite di cui all’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 23.12.1994, dalla data di maturazione delle singole rate sino al soddisfo…”.
Avverso tale provvedimento, l’Ente soccombente proponeva appello con richiesta inibitoria, il quale veniva respinto con sentenza n. 3172/2013 della Corte d’Appello di Bari, Sez. Lavoro.
Preso atto della reiezione del proprio gravame, l’Università degli Studi di Bari proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Bari, il quale perimenti veniva rigettato con ordinanza n. 6116/2017.
I ricorrenti evidenziavano che, nonostante le notifiche dell’ordinanza della Suprema Corte e della sentenza della Corte di Appello di Bari resa esecutiva in data 08.09.2017, l’Amministrazione, ad oggi, risultava inadempiente.
Tutto ciò premesso, i predetti adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, affinché lo stesso provvedesse all’emissione dei provvedimenti idonei ad assicurare l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari, anche eventualmente con la nomina di un Commissario ad acta.
Con atto del 3.4.2018, si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Bari, instando per la declaratoria di inammissibilità della domanda.
All’udienza del 18.4.2018, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso, nel merito, il ricorso è inammissibile e, pertanto, non può essere accolto.
Sebbene, dal punto di vista formale, sia pacifico che la decisione della Corte di Appello di Bari ha visto condannare l’Amministrazione al pagamento “delle relative differenze retributive maturate … oltre interessi e svalutazioni secondo indici Istat”, altrettanto non può dirsi circa i criteri per la determinazione del loro ammontare.
In proposito, occorre rilevare che la stessa Corte di Appello, Sezione Lavoro, rigettava in corso di causa la richiesta della sospensione della provvisoria esecuzione “considerato che la sentenza del giudice del Lavoro del Tribunale di Bari ha ad oggetto una condanna meramente generica, sicché non appare allo stato suscettibile di esecuzione forzata”.
A questo riguardo, si deve ricordare che “con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, per giurisprudenza consolidata, il creditore può certamente agire davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza di una sentenza di condanna, non generica” e che “la domanda di esecuzione davanti al giudice amministrativo di una condanna generica, relativa cioè al pagamento di una somma non determinata nel suo ammontare e non determinabile in modo pacifico, risulta inammissibile, trattandosi di sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo. Deve, infatti, ritenersi precluso al giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza, effettuare nuove valutazioni in fatto e in diritto su questioni che non sono state specificamente dedotte o trattate nel giudizio definito con la sentenza del giudice civile da ottemperare, la cui cognizione, nel caso di perdurante contrasto fra le parti, spetta al giudice ordinario” (ex multis, Consiglio di Stato sent. n. 1952/2016).
Ancora, secondo consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia, ripreso dal Consiglio di Stato, “la sentenza, con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del lavoratore o dell’assicurato a ottenere spettanze retributive o pensionistiche e abbia condannato il datore di lavoro o l’ente previdenziale al pagamento dei relativi arretrati “nei modi e nella misura di legge” oppure “con la decorrenza di legge”, senza precisare in termini monetari l’ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo (per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.), qualora la misura della prestazione spettante all’interessato non sia suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, e debba essere effettuata per mezzo di ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, non potendo il creditore, in tal caso, agire in executivis ma dovendo richiedere la liquidazione in un distinto giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6773/2011, Consiglio di Stato sent. n. 1952/2016).
Ritenuta la totale corrispondenza tra i precedenti ora citati e la fattispecie in esame, nella quale è stata richiesta l’esecuzione di una sentenza che presenta un contenuto generico e non esattamente definito nel quantum, dovrà procedersi a separato giudizio nella competente sede per meglio specificare i contenuti della sentenza ottemperanda.
In conclusione, il ricorso si appalesa, allo stato, inammissibile, ferma la piena possibilità di una sua riproposizione non appena si saranno integrati i requisiti di liquidità, intesa in senso tecnico (cfr. inter plures Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, Sentenza n. 17989 del 13.09.2016), della richiesta condanna al pagamento.
Da ultimo, stante la minima attività processuale svolta e la conclusione in [#OMISSIS#] del presente procedimento, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 21/06/2018