L’’art 18 della l. 240/2010, che disciplina il procedimento di reclutamento dei docenti universitari c.d. a chiamata, prevede al comma 4 la possibilità di riservare almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio (..) nell’università stessa. Si tratta quindi di una “riserva di posti” per docenti esterni rispetto all’Università. La formula utilizzata “aver prestato servizio” letteralmente rinvia, non alla tipologia di contratto con cui il docente è stato incaricato, ma alla prestazione che viene svolta a favore dell’Amministrazione, indipendentemente dalla tipologia del rapporto.
Infatti in base alla definizione nozionistica del diritto amministrativo il rapporto di servizio è il rapporto che legittima l’inserimento di una persona al servizio dell’Amministrazione e il termine “servizio” indica il periodo che viene svolto nell’ambito dell’ufficio cui viene assegnato.
Secondo l’interpretazione letterale dell’articolo citato, costituisce causa di esclusione dalla selezione aver svolto, a qualsiasi titolo, un servizio presso l’Università: è irrilevante la tipologia di contratto in base al quale l’incarico è stato effettuato.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che anche l’inserimento nel corpo docente implica l’esistenza di un rapporto di servizio con l’Università, anche se non viene svolta attività didattica: nell’ambito dell’Università vi è infatti anche un’attività di programmazione e ricerca esercitata in forza di un apposito contratto di lavoro. La circostanza che un soggetto faccia parte del collegio docenti implica un inserimento nell’organico dell’Università. Non si può trascurare la ratio della disposizione che va individuata nell’attuazione del principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, escludendo, pertanto, coloro i quali abbiano avuto rapporti con l’Università, a qualsiasi tipo, non necessariamente di docenza.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 5 giugno 2018, n. 696
Procedura concorsuale posto Professore associato-Riserva posti per docenti esterni all'università
N. 00696/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00538/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 538 del 2017, proposto da:
Giovanni Quattrone, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Galleria [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 21;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
[#OMISSIS#] Giordano, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via [#OMISSIS#] 40;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Anglano non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 852 del 14.03.2017 dell’Università degli Studi di Torino, con cui sono stati approvati “gli atti della procedura selettiva riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010) a n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – settore concorsuale 01/B1 (Informatica) – settore scientifico/disciplinare INF/01 (informatica) – Dipartimento di Informatica”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della dott. [#OMISSIS#] Giordano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, ha impugnato il Decreto Rettorale n. 852 del 14 marzo 2017 pubblicato sull’Albo Ufficiale dell’Ateneo www.unito.it, recante “Approvazione atti della procedura selettiva (riservata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010) a n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 – settore concorsuale 01/B1 (Informatica) – settore scientifico/disciplinare INF/01 (informatica) – Dipartimento di Informatica”.
Con Bando emanato con Decreto Rettorale n. 1430 del 4 maggio 2016, l’Università degli Studi di Torino ha indetto “le procedure selettive riservate ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010 per la copertura di n. 8 posti di Professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010” per sette Dipartimenti tra cui, per quello che qui rileva, il Dipartimento di Informatica.
Il Bando veniva pubblicato in data 17 maggio 2016 nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 39 del 17 maggio 2016 ed affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.
Nel Bando l’Università precisava, in particolare, che la procedura selettiva era riservata – in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 18, comma 4, Legge n. 240/2010 – a “coloro che nel triennio precedente alla data di scadenza del bando non abbiano prestato servizio o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero non siano stati iscritti a corsi universitari presso l’Università degli Studi di Torino” (art. 2, comma 1); “il requisito per l’ammissione deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. La mancanza del requisito comporta l’esclusione dalla selezione”; nella domanda di partecipazione il candidato doveva “dichiarare sotto la propria responsabilità, di non aver prestato servizio o di non essere stato titolare di assegni di ricerca ovvero di non essere stato iscritto a corsi universitari presso l’Università degli Studi di Torino nel triennio precedente la data di scadenza del bando”.
Con istanza in data 15 giugno 2106, il ricorrente chiedeva in essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva, allegando “Curriculum vitae e studiorum” e il documento recante “Elenco delle Pubblicazioni”.
Con Decreto Rettorale n. 2471 del 1° agosto 2016, pubblicato all’Albo dell’Ateneo in pari data, veniva nominata la Commissione giudicatrice della procedura selettiva in oggetto. In data 14 settembre 2016, la Commissione giudicatrice iniziava i propri lavori, procedendo con la definizione dei criteri di valutazione.
A seguito della seconda seduta della Commissione giudicatrice in data 26 ottobre 2016, la procedura selettiva veniva sospesa con Decreto Rettorale n. 3742 del 2 novembre 2016 “fino alla definizione del giudizio di appello pendente per analoga procedura selettiva innanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 4443/2016) e comunque non oltre la fine del mese di dicembre 2016”.
Con Decreto Rettorale n. 303 del 31 gennaio 2017, l’Università degli Studi di Torino prorogava il termine per la conclusione della procedura selettiva in oggetto, stabilendo comunque che “i lavori delle Commissioni giudicatrici [avrebbero dovuto] concludersi entro e non oltre il 31/3/2017”.
I lavori della Commissione si concludevano in data 20 febbraio 2017 con l’individuazione della dott.ssa [#OMISSIS#] Giordano “quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia”.
Nella “Relazione finale”, redatta dalla Commissione giudicatrice nella seduta del 20 febbraio 2017, in particolare si legge:
“La Commissione ha proceduto come segue:
– nella seduta del 14/9/2016 ha definito i criteri per l’attribuzione dei punteggi da assegnare agli elementi oggetto di valutazione;
– nella seduta del 26/10/2016 alle ore 10 ha avuto luogo l’accertamento della lingua straniera secondo quanto previsto dal bando;
– nella seduta del 20/02/2017 alle ore 10.30, a seguito della valutazione, ha proceduto ad attribuire il punteggio agli elementi oggetto di valutazione per i candidati presenti all’accertamento della lingua straniera.
Al termine è risultata la seguente situazione:
Anglano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – valutazione complessiva 84,5
Cossentino Massimo – valutazione complessiva 70,5
Giordano [#OMISSIS#] – valutazione complessiva 89
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – valutazione complessiva 70,5
Quattrone Giovanni – valutazione complessiva 73
Vecchio Massimo – valutazione complessiva 63,5”.
Il ricorrente, classificatosi terzo, con un punteggio complessivo di 73 punti, dopo la dott.ssa [#OMISSIS#] Giordano (con punteggio complessivo di 89 punti) e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Anglano (con punteggio complessivo di 84,5 punti), ha proposto il presente ricorso avverso gli atti della selezione, articolando i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 e dell’art. 2 del Bando di concorso, violazione e falsa applicazione del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia di cui al Decreto Rettorale n. 487 del 20 febbraio 2015; violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa ed autovincolo. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti dell’azione, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta: sono stati ammessi alla procedura selettiva due candidati, il primo ed il secondo classificato, che non avrebbero potuto parteciparvi per carenza del “requisito per l’ammissione” del non aver prestato servizio nell’Università degli Studi di Torino di cui al citato art. 18, comma 4, L. n. 240/2010.
Sia la dott.ssa [#OMISSIS#] Giordano (prima classificata) sia il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Anglano (secondo classificato), nel triennio antecedente alla pubblicazione del Bando, hanno infatti prestato servizio presso l’Università degli Studi di Torino. Il dato è documentale. Lamenta anche il difetto di istruttoria, circa la sussistenza nel caso concreto dei requisiti di partecipazione.
Si sono costitute in giudizio le Amministrazioni intimate e la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 5 aprile 208 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso è fondato.
Il Collegio richiama l’orientamento di questa Sezione, (sent. n. 372/2016), secondo cui l’art 18 L. 240/2010 disciplina il procedimento c.d. a chiamata, cioè un’apposita procedura di valutazione comparativa attivata con un bando pubblico di concorso, e ovviamente in relazione ai posti da coprire per i diversi settori concorsuali e scientifico-disciplinari, aperta a chi è in possesso del prerequisito obbligatorio, rappresentato dalla abilitazione scientifica nazionale.
Questa la procedura “generale”, di natura concorsuale, aperta a tutti coloro che sono in possesso dell’abilitazione.
Viene poi prevista al comma 4 la possibilità di riservare almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo, alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
Si tratta quindi di una “riserva di posti” per docenti esterni rispetto all’Università.
Questa norma va letta in relazione all’art 24 commi 5 e 6 che invece prevede una chiamata riservata ai docenti in servizio presso la stessa università, che siano pur sempre in possesso dell’abilitazione.
In tal modo il conferimento delle cattedre universitarie risponde alla finalità di valorizzare l’apporto esterno e contestualmente di non disperdere le risorse interne, privilegiando le aspettative di carriera del personale già in servizio.
La formula utilizzata “aver prestato servizio” letteralmente rinvia, non alla tipologia di contratto con cui il docente è stato incaricato, ma alla prestazione che viene svolta a favore dell’Amministrazione, indipendentemente dalla tipologia del rapporto.
Infatti in base alla definizione nozionistica del diritto amministrativo il rapporto di servizio è il rapporto che legittima l’inserimento di una persona al servizio dell’Amministrazione e il termine “servizio” indica il periodo che viene svolto nell’ambito dell’ufficio cui viene assegnato.
Il termine “servizio” fa riferimento proprio all’attività lavorativa: si pensi all’istituto della sospensione dal servizio, in cui il provvedimento di sospensione costituisce una causa che impedisce la prestazione principale cui è tenuto il lavoratore.
In base quindi all’interpretazione letterale dell’art 18 L. 240/2010, costituisce causa di esclusione dalla selezione aver svolto, a qualsiasi titolo, un servizio presso l’Università, cioè, trattandosi di professori, aver svolto un’attività di docenza all’interno dell’Università; mentre è irrilevante la tipologia di contratto in base al quale l’incarico è stato effettuato.
Tale conclusione trova un sostegno anche nell’interpretazione teleologica della disposizione, che, come sopra detto, al fine di favorire l’acquisizione di competenze dall’esterno, riserva un certo numero di cattedre ai professori esterni, prevedendo contestualmente anche un procedimento riservato a quelli interni dal successivo art 24.
2) Esaminando le singole posizioni dei primi due classificati, si evince che la dott.ssa [#OMISSIS#] Giordano è professore della scuola di dottorato del Dipartimento di Informatica dell’Università del Piemonte Orientale, a far data dall’anno accademico 2010/2011 e fino al momento della partecipazione al concorso; nel sito dell’Università viene pubblicato il suo c.v., in cui si dichiara che “ha preso servizio come professore associato presso la Facoltà di Scienze dell’Università del Piemonte Orientale, ed è attualmente in servizio presso il DISIT (Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica)”. Dal sito della Scuola di Dottorato in Scienze della Natura e Tecnologie Innovative – Dottorato in Informatica dell’Università di Torino, risulta che la dott. Giordano è professore associato e fa parte poi del collegio docenti della stessa Università.
Ugualmente il dott. Anglano è inserito nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, dei professori a contratto del Dipartimento Informatica dell’Università degli Studi di Torino; nell’anno accademico 2015/2016 ha svolto attività di docenza nel Dipartimento Informatica dell’Università degli Studi di Torino tenendo un corso.
Non può essere condivisa l’interpretazione proposta dalla difesa della controinteressata, secondo cui la norma non può trovare applicazione nei suoi confronti, perché ha svolto attività didattica solo fino al 2012, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, mentre presso l’Università di Torino non ha mai svolto attività di docenza, ma fa parte solo del Collegio dei Docenti del Dottorato.
Ritiene il Collegio che anche l’inserimento nel corpo docente implica l’esistenza di un rapporto di servizio con l’Università, anche se non viene svolta attività didattica: nell’ambito dell’Università vi è infatti anche un’attività di programmazione e ricerca esercitata in forza di un apposito contratto di lavoro. La circostanza che un soggetto faccia parte del collegio docenti implica un inserimento nell’organico dell’Università. Non si può trascurare la ratio della disposizione che va individuata nell’attuazione del principio costituzionale di imparzialità dell’azione amministrativa, escludendo, pertanto, coloro i quali abbiano avuto rapporti con l’Università, a qualsiasi tipo, non necessariamente di docenza.
3) Il ricorso va quindi accolto, con conseguente annullamento del decreto rettorale n. 852 del 14.03.2017 dell’Università degli Studi di Torino.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.
Condanna l’Università degli Studi di Torino al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, quantificato in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge. Compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 05/06/2018