In applicazione dell’art. 46, comma 4, d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”. La norma richiamata richiede che lo studente straniero superi almeno due esami di profitto nel corso dei vari anni accademici di iscrizione; per il primo anno di corso è sufficiente il superamento di un esame. Detta disposizione ha carattere assolutamente vincolante e – nel caso in cui non sia stato sostenuto un numero di esami sufficiente – non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5352; TAR Puglia, Bari, Sez. II, 23 marzo 2007, n. 806).
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 109
Studenti-Visto per motivi di studio
N. 00109/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2017, proposto da:
Kaili Bian, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Catalano, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo pec;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21;
per l’annullamento
del decreto del Questore di Torino n. 1422/2017 del 15 settembre 2017 recante diniego rinnovo permesso di soggiorno per motivi di studio
di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio per il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 il Pres. [#OMISSIS#] Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1) Il Questore della Provincia di Torino, con decreto in data 15 settembre 2017, notificato in data 13 ottobre 2017, rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dalla cittadina cinese Bian Kaili, in ragione del mancato superamento del numero minimo di verifiche di merito richieste dall’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999.
L’interessata allegava all’istanza di rinnovo un’autocertificazione nella quale asseriva di aver sostenuto con profitto sei esami. Tuttavia, in esito a un controllo effettuato presso il Politecnico di Torino emergeva che, durante il percorso di studi, le verifiche di profitto superate erano solamente quattro, in luogo delle sei falsamente attestate.
2) Con ricorso ritualmente notificato, l’esponente impugnava il suddetto provvedimento di rigetto, deducendo profili di violazione di legge in relazione all’art. 3 l.n. 241/90, nonché vizi di difetto di motivazione, travisamento, erronea valutazione dei fatti, violazione degli artt. 7 e 10 bis l. 241/90, da un lato deducendo la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto posti a base del provvedimento e la conseguente incomprensibilità dei motivi che hanno determinato la decisione amministrativa, dall’altro, lamentando la mancata valutazione della sussistenza di motivi di forza maggiore per gravi ragioni personali che hanno impedito il rispetto della prescrizione di superamento del numero minimo di esami da sostenere e denunciando, infine, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino si sono costituiti in giudizio opponendosi con memoria alle deduzioni avversarie e depositando documentazione.
All’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio tratteneva in decisione il ricorso per la definizione con sentenza resa in forma semplificata, dandone avviso alle parti.
3) Appaiono sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., stante la sua manifesta infondatezza.
3.1) La ricorrente, immatricolata nell’anno accademico 2009/2010 presso l’Università di Torino al corso di laurea in Ingegneria Gestionale, ha superato solo quattro verifiche di merito, a fronte delle tredici che avrebbe dovuto sostenere con successo in applicazione dell’art. 46 comma 4 d.p.r. 394/99. Con il provvedimento impugnato le è stata contestata la mancata osservanza di tale ultima disposizione, nella parte in cui prescrive che “i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.
3.2) La norma richiede che lo studente straniero superi almeno due esami di profitto nel corso dei vari anni accademici di iscrizione; per il primo anno di corso è sufficiente il superamento di un esame. Detta disposizione ha carattere assolutamente vincolante e – nel caso in cui non sia stato sostenuto un numero di esami sufficiente – non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5352; T.A.R. Bari, sez. II, 23 marzo 2007, n. 806).
Nel caso in esame, la ricorrente immatricolatasi nell’a.a. 2009/2010, avrebbe dovuto superare una sola verifica per il primo anno e due verifiche per gli anni successivi, per un totale quindi di tredici verifiche fino all’a.a. 2015/2016.
3) L’esponente deduce che il provvedimento è privo di motivazione concreta.
La censura è destituita di fondamento.
Il provvedimento reca infatti la chiara ed esaustiva indicazione dei presupposti di fatto (superamento di quattro verifiche di merito a fronte delle tredici necessarie) e delle ragioni di diritto (mediante richiamo all’art. 46 cit.) che sorreggono la determinazione impugnata.
In proposito vale considerare che la norma succitata, nel richiedere il superamento di almeno due verifiche di profitto per anno, è improntata all’esigenza di garantire l’esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari al fine meramente strumentale di prolungare la permanenza nel territorio italiano per un tempo indefinito.
4) Inoltre, nessuna delle circostanze addotte in ricorso integra una condizione ostativa di carattere assoluto e oggettivo qualificabile in termini di forza maggiore ai sensi dell’art. 46 comma 3 del d.P.R. 31.8.1999 n. 394. In particolare, la ricorrente imputa il ritardo nel percorso di studi a motivi di forza maggiore rappresentati dai numerosi ritorni in Cina per gravi motivi di famiglia.
Le circostanze invocate denunciano una mera difficoltà incontrata nel corso di studi, che non può costituire causa di forza maggiore e che quindi non è idonea ad integrare alcuna delle evenienze ostative di carattere oggettivo e assoluto, non evitabili dal soggetto che adduce la loro presenza quale esimente di responsabilità.
Nella specie, non è possibile affermare che i gravi motivi di famiglia indicati dalla ricorrente, ma rimasti affatto imprecisati, integrino una causa di forza maggiore che possa aver impedito di raggiungere il rendimento ritenuto dal legislatore necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. In ogni caso, l’argomentazione della ricorrente non è utile a consentire il richiesto rinnovo del titolo di soggiorno, essendo comunque insufficiente il numero di verifiche superate (4) a fronte di quelle minime (1 per anno e, quindi, almeno 7) che si sarebbero rese necessarie in presenza di documentate e ripetute cause di forza maggiore.
5) E’ infine infondata in fatto la censura di mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
La documentazione depositata in giudizio dalla difesa erariale evidenzia che la comunicazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno è stata regolarmente comunicata all’interessata mediante notifica a mani proprie in data 9 novembre 2016.
In definitiva non pare al Collegio che la valutazione dell’amministrazione sia censurabile né che sussistano i presupposti per un diverso esito dell’istanza.
6) Per quanto considerato il ricorso deve essere respinto.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
compensa per intero le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Savio [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 25/01/2018