TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 16 agosto 2017, n. 1011

Procedura di reclutamento Ricercatore-Chiamata in ruolo-Improcedibilità del ricorso

Data Documento: 2017-08-16
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso

Contenuto sentenza

N. 01011/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2012, proposto da: 
[#OMISSIS#] Loreto, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Torino, Galleria [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 21; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21; 
per l’annullamento
dell’atto, di data, autorità emanante ed estremi sconosciuti, (probabilmente il Decreto rettorale n. 1355 del 28.02.2012), con cui è stato disposto l’annullamento della nomina in ruolo del ricorrente quale ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino giusta Decreto rettorale n. 2023 del 28.3.2011
della nota dell’Università degli Studi di Torino, Servizio Sviluppo Risorse Umane n. 7834 del 5.3.2012 con cui si comunica che “in esecuzione della sentenza TAR N. 111/2012, con decreto rettorale n. 1355 del 28.2.2012 sono stati annullati gli atti, a partire dai giudizi collegiali, della procedura citata in oggetto, per la quale la S.V. ha presentato istanza di partecipazione”
di tutti gli altri atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali, ove adottati dallo stesso o da altro organo e/o amministrazione
nonchè per la condanna al risarcimento, anche in forma specifica, dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dal ricorrente, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. [#OMISSIS#] Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che alla pubblica udienza del giorno 12 luglio 2017 la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
Ritenuto che si è pertanto determinata una causa di improcedibilità del ricorso, della quale occorre dare atto;
ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni Pescatore, Primo Referendario
Pubblicato il 16/08/2017