TAR Marche, Ancona, Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 139

Personale universitario-Ricercatore-Riconoscimento servizi pre ruolo

Data Documento: 2015-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Non assumono rilievo le modalità, più o meno agevolate, attraverso le quali a ciascun dipendente è stata attribuita la qualifica di funzionario tecnico, poiché ciò che rileva, ai fini del riconoscimento dei servizi pre ruolo, è l’elemento “funzionale” dell’avvenuto svolgimento di attività caratterizzate da attinenza specifica con compiti di ricerca e di sperimentazione, e non il dato “genetico” relativo al modo attraverso il quale le attività summenzionate sono state attribuite al dipendente.

In base all’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il riconoscimento dei servizi pre ruolo può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. La giurisprudenza, però, ha chiarito che detto termine non può essere considerato perentorio.