TAR Marche, Ancona, Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 134

Riconoscimento servizi pre ruolo ricercatori

Data Documento: 2015-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Si esclude l’assimilabilità della qualifica di “Collaboratore Tecnico – VII q.f.” a quella di “funzionario tecnico”, richiamata dall’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, poiché tali qualifiche si differenziano non solo per il livello giuridico-retributivo (VII una e VIII l’altra), ma anche per contenuti e autonomia nell’attività didattica e di ricerca.

Si afferma la rilevanza della qualifica di “Funzionario Tecnico – VIII q.f.” e del “servizio in qualifica D/2” in relazione all’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per ciò che concerne il riconoscimento dei servizi pre ruolo. Ciò in quanto non si ritiene applicabile, ai fini della riconducibilità dei servizi nel novero di quelli indicati al citato art. 103, l’orientamento che fa leva sulle modalità di acquisizione della qualifica. Infatti, non assumono rilievo le modalità, più o meno agevolate, attraverso le quali a ciascun docente è stata attribuita la qualifica di funzionario tecnico, poiché ciò che rileva, ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, è l’elemento “funzionale” dell’avvenuto svolgimento di attività caratterizzate da attinenza specifica con compiti di ricerca e di sperimentazione.

In base all’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il riconoscimento dei servizi pre ruolo può essere chiesto entro un anno dalla conferma in ruolo. La giurisprudenza, però, ha chiarito che detto termine non può essere considerato perentorio e la prescrizione alla quale è sottoposto l’esercizio del diritto deve, in mancanza di espressa diversa previsione, ritenersi quella generale di dieci anni di cui all’art. 2946 c.c., mentre solo le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal riconoscimento della nuova qualifica si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall’art. 2948 n. 4 c.c. (in senso analogo, TAR Marche, Sez. I, 23 ottobre 2015, n. 757).