TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 giugno 2016, n. 1289

Decadenza beneficio borsa di studio-Giurisdizione

Data Documento: 2016-06-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Nel caso di specie la decadenza dal beneficio di borsa di studio dello studente è stata determinata dall’accertamento vincolato circa l’assenza dei requisiti di reddito stabiliti dalla normativa applicabile. Pertanto, mancando qualsivoglia attività riconducibile all’esercizio di potere pubblico, la posizione giuridica soggettiva del privato è di diritto soggettivo, e in quanto tale tutelabile davanti al Giudice ordinario.