TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 15 gennaio 2018, n. 91

Studenti-Riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista triennale

Data Documento: 2018-01-15
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, richiamando i recenti precedenti giurisprudenziali (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27 dicembre 2017, n. 2512; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 13 dicembre 2017, n. 2376; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 settembre 2016 n. 1690; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 1 marzo 2016 n. 1118; TAR Piemonte, Torino, Se.  I, 18 marzo 20016 nn. 371 e 373), si rileva che con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge 26 febbraio1999, n. 42, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 maggio 2011 n. 3218).