Nelle prove concorsuali, di per sé sola la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica non è tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 febbraio 2016, n. 1543
Ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia – Regola dell’anonimato e principio di segretezza della prova
Data Documento: 2016-02-03
Area:
Giurisprudenza
Massima