In ipotesi di posti residui, l’accesso resta condizionato alla disponibilità effettiva dei succitati posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore, non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 gennaio 2018, n. 989
Accesso ai corsi di laurea a numero chiuso-Scorrimento graduatoria-Posti disponibili
N. 00989/2018 REG.PROV.COLL.
N. 15920/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15920 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da [#OMISSIS#] Airò, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Limblici, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Turco in Roma, v.le delle Milizie, 22;
contro
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca, Università degli Studi di Palermo, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Cineca – Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico non costituito in giudizio;
nei confronti di
Chiara Terzo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della graduatoria unica nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2015/2016 – risarcimento danni
dei verbali della Commissione nominata per la prova di ammissione ed in particolare quelli della sottocommissione presente nell’aula 2 dell’edificio 19;
del bando di concorso D.M. n. 463 del 3 luglio 2015 e del relativo Bando di Ateneo approvato con D.R. n. 2368/2015 nella parte in cui non prevedono una singola ed apposita busta per ogni scheda anagrafica ed ogni scheda delle risposte;
di ogni altro atto precedente, successivo e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca e dell’Università degli Studi di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In punto di fatto, con il ricorso in epigrafe parte ricorrente espone di aver partecipato alla prova di ammissione ai corsi programmati di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l’anno accademico 2015/2016, sostenendo il test d’accesso presso l’Ateneo in epigrafe indicato.
La procedura concorsuale, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe affetta da svariati profili di illegittimità, sia in relazione a profili attinenti le modalità di svolgimento della prova che avrebbero determinato la violazione del principio dell’anonimato, sia in quanto pur avendo parte ricorrente conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di idoneità prevista dall’art. 10, comma 1, del D.M. 3 luglio 2015, n. 463 (20 punti), non è stata ammessa alla frequenza dei corsi. Rappresenta, quindi, che in mancanza dei profili di illegittimità denunziati avrebbe invece potuto conseguire un punteggio superiore.
Parte ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale “solo per quanto di interesse”, con riconoscimento del diritto ad essere ammessa alla frequenza del corso di laurea cui aspira.
Con successivi motivi aggiunti ha quindi impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il D.M. n.50/2016, con cui gli scorrimenti delle graduatorie sono stati chiusi alla data del 15 febbraio 2016.
Conformemente ai numerosi precedenti di questa Sezione (cfr. n. 10248/2016; 571/2017, 11051/2017), il ricorso per motivi aggiunti merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016.
Pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti – tenendo conto sia delle sedi disponibili che delle relative preferenze espresse nella domanda di partecipazione – avuto esclusivo riguardo, nella predetta operazione di scorrimento, quanto alle posizioni da scorrere, ai soli candidati che abbiano presentato ricorso avverso il D.M. n. 50/2016 e abbiano conseguito in sede giurisdizionale un provvedimento favorevole in sede cautelare o di merito, con l’avvertenza, quanto alla posizione del singolo ricorrente interessato dai predetti provvedimenti giurisdizionali, che – avuto riguardo alla complessità della vicenda e alla non agevole determinazione sia del numero dei ricorrenti effettivamente interessati che dei posti effettivamente disponibili al fine – l’anteriorità o meno del conseguimento dei singoli provvedimenti cautelari o di merito di cui sopra e conseguentemente della loro esecuzione da parte dell’amministrazione non consuma in via definitiva il relativo posto attribuito in quella sede, potendosi verificare la situazione che, alla conclusione dell’intera vicenda giurisdizionale che ha interessato la procedura relativamente all’anno accademico di riferimento 2015/2016, risulti che, atteso il numero complessivo degli interessati, alcuni dei ricorrenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli sarebbero dovuti rimanere fuori dalla predetta attribuzione in sede di scorrimento della graduatoria per consumazione dei posti disponibili da attribuirsi ai candidati ricorrenti collocati in posizione più favorevole nella predetta graduatoria, e fatta salva, comunque, in tal caso, la possibilità per l’amministrazione, per motivi di evidente opportunità, da un lato, di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui trattasi seguendo il relativo ordine anche con riguardo alle posizioni dei candidati non ricorrenti e, dall’altro, di mantenere ferma l’immatricolazione dei ricorrenti di cui sopra.
Pertanto, l’accesso resta condizionato dalla disponibilità effettiva dei posti, con l’ulteriore precisazione che vanno qualificate come illegittime eventuali postergazioni nelle immatricolazioni dei ricorrenti rispetto a candidati che abbiano comunque conseguito o conseguano nella graduatoria (riaperta) un punteggio di merito superiore (Cons. St., sez. VI, sentenza n. 2104 del 2017), non potendosi riconnettere alcun rilievo, ai fini di un differente apprezzamento, a profili che ineriscono all’organizzazione ovvero a disfunzioni dell’amministrazione nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.
Infatti, in esito alle verifiche ed alle attività istruttorie che l’amministrazione dovrà svolgere, l’utile inserimento in graduatoria non potrà che essere assicurato nei limiti dei posti disponibili secondo i criteri sopra indicati, dovendosi, dunque, escludere l’iscrizione per quanti non abbiano ottenuto un punteggio adeguato a tal fine e ciò conformemente ai limiti stessi del disposto accoglimento cautelare.
Pertanto, al fine dell’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, l’amministrazione dovrà verificare che non vi sia stata decadenza dalla graduatoria di cui trattasi in conseguenza della mancata conferma dell’interesse nei termini e con le formalità di cui ai decreti ministeriali che disciplinano la procedura in oggetto.
Le spese di lite sono da porre a carico dell’amministrazione nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie in parte qua nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila) a favore di parte ricorrente, oltre ad accessori come per legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 29/01/2018