TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 agosto 2017, n. 9459

Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione-Deliberazione

Data Documento: 2017-08-29
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel disciplinare la procedura introdotta dall’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il legislatore chiarisce che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici (cd. mediane) misurate dall’Anvur. In particolare l’articolo 16, comma 3, nel delineare i principi generali sulla base dei quali l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare il regolamento di attuazione riguardante i criteri di valutazione, alla lett. a) prevede espressamente che l’abilitazione si sarebbe dovuta basare su “un motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del ministro”.
Quindi la stessa norma che ha introdotto l’abilitazione scientifica ha stabilito espressamente che le commissioni debbano esaminare non solo le pubblicazioni scientifiche ma, più ampiamente, anche gli altri titoli e il contributo individuale alle attività di ricerca dei candidati.