Il giudicato di annullamento discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 febbraio 2016, n. 470, con la quale è stata considerata illegittima la previsione di cui all’art. 8, comma 5, del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222-la quale prevede che l’abilitazione potesse essere conseguita in presenza di una maggioranza qualificata di quattro commissari sui cinque che compongono la commissione valutatrice-non può essere esteso ai giudizi di non abilitazione- fondati sul voto favorevole di tre commissari e su quello negativo dei restanti due commissari- divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione nei termini decadenziali brevi di legge, non potendo interferire sulle situazioni oramai definite con sentenza passata in giudicato; diversamente operando, si andrebbe incontro a un grave sovvertimento dell’operato dell’amministrazione che si vedrebbe costretta a riprendere in esame una lunga serie di atti e provvedimenti alcune volte già da anni pacificamente eseguiti.
In assenza di una tempestiva impugnazione del provvedimento lesivo, compete esclusivamente all’amministrazione la determinazione di procedere al riesame delle posizioni di tutti i candidati che hanno partecipato alla relativa procedura di abilitazione oppure delle sole posizioni relative agli aspiranti che abbiano tempestivamente proposto ricorso giurisdizionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 febbraio 2017, n. 1721
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Composizione
Data Documento: 2017-02-02
Area:
Giurisprudenza
Massima