TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832

Ammissione a corsi di laurea a numero chiuso-trasferimento ad anni successivi al primo

Data Documento: 2018-10-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Deve essere annullata la disposizione di cui all’allegato 2, punto 12, al D.M. n. 477 del 2017, nella parte in cui consente l’iscrizione ad anni successivi al primo dei corsi ad accesso programmato, senza previo superamento della prova di ammissione, “esclusivamente” a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da “altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria”, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di Medicina e Chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in Facoltà diverse. Ciò non implica, in ogni caso, il richiesto accertamento di un diritto della ricorrente all’immatricolazione richiesta, essendo rimessa al discrezionale apprezzamento dell’Ateneo – in base ai parametri vigenti – la valutazione sia di equipollenza che di sufficienza, o meno, dei crediti formativi in possesso della ricorrente, per la relativa immatricolazione al secondo anno della facoltà di Medicina e Chirurgia (sempre che sussistano per tale anno posti disponibili).