TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 gennaio 2019, n. 230

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Data Documento: 2019-01-08
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ da annullare, con efficacia “erga omnes”, l’art. 10, comma 3, secondo capoverso, del d.m. 28 giugno 2017, n. 477 (secondo cuinnullamento, in parte qua, dell’art.10, comma 3, secondo capoverso del D.M. n.477 del 2017 (secondo cui “i posti eventualmente risultati non coperti, nell’ambito della graduatoria riservata ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero, non potranno essere utilizzati a beneficio dei candidati cittadini comunitari e non comunitari, di cui all’art. 26 della legge n. 189 del 2002, in quanto appartenenti a contingenti separati e destinati a finalità tra loro distinte, non rientrando i posti riservati ai candidati cittadini extracomunitari residenti all’estero nella programmazione di posti, di cui all’art. 1 della legge n. 264/1999….I posti, eventualmente risultati non occupati nella graduatoria riservata ai cittadini non comunitari residenti all’estero possono essere utilizzati dagli Atenei per i trasferimenti ad anni successivi al primo di studenti di cittadinanza dell’Unione Europea soggiornanti in Italia, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 189/2002, nonché studenti iscritti presso una Università italiana, ai sensi dell’art. 46 del DPR 394/1000” a (vedi sentenza TAR Lazio, III, 2 ottobre 2018, n. 9698), precisando tuttavia che l’accoglimento comporta la precedente tornata concorsuale (TAR Lazio, Roma, sez. III, nn.11312 e 11314 del 2017), con effetti implicanti obbligo di scorrimento della graduatoria nazionale, in base ai punteggi riportati dai concorrenti che vi risultino iscritti, fino ad esaurimento dei posti disponibili; quanto sopra, tenuto conto dell’efficacia erga omnes dell’annullamento di atti amministrativi inscindibili, come quelli a carattere generale o a contenuto normativo.