In materia di abilitazione scientifica nazionale, sebbene l’utilizzo di espressioni uniformi o similari da parte dei singoli componenti di una commissione di valutazione sia tendenzialmente irrilevante ai fini della legittimità del giudizio collegiale espresso da parte della commissione nel suo insieme, avuto riguardo alla circostanza che i predetti giudizi hanno comunque ad oggetto la medesima documentazione – nel caso in cui, invece, sia riscontrabile una perfetta identità testuale dei predetti giudizi individuali, la predetta circostanza deve essere ritenuta inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni espresse da ciascun commissario e quindi non conforme ai principi che regolano la successiva fase del confronto e della discussione collegiale, la quale non può, appunto, prescindere dall’apporto individuale dei singoli commissari (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 maggio 2015, n. 7329).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 gennaio 2018, n. 55
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
Data Documento: 2018-01-04
Area:
Giurisprudenza
Massima