TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 agosto 2016, n. 8984

Professore ordinario-Revoca assegno ad personam spettante quale ex membro C.S.M.

Data Documento: 2016-08-02
Area: Giurisprudenza
Massima

È consolidato il principio del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto e non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori. Il vaglio di ragionevolezza dello jus superveniens deve essere condotto alla luce del principio di tutela dell’affidamento, quale parametro alla stregua del quale scrutinare la legittimità della norma medesima, con riguardo all’art. 3 Cost. Tale scrutinio dà esito favorevole al soggetto latore della posizione giuridica soggettiva incisa dalla nuova legge ove quest’ultimo possa vantare una posizione giuridica consolidata, in quanto radicata non soltanto su un provvedimento amministrativo che l’ha disposta, ma anche sull’esercizio effettivo delle attribuzioni connesse a quella posizione.

Il principio dell’irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

Il principio dell’irretroattività della legge previsto dall’art. 11 preleggi fa sì che la norma di abrogazione dell’art. 202 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 (ossia l’art. 1, commi 458 e 459, l. 27 dicembre 2013, n. 147) non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita ove, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; mentre la medesima nuova disposizione potrà incidere sui rapporti successivamente instauratisi, o nei quali non vi sia collegamento con il fatto che li ha generati.

L’abrogazione del solo art. 202 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 non è misura legislativa sufficiente ad eliminare dall’ordinamento anche gli effetti dell’art. 3 l. 3 maggio 1971, n. 312, in quanto il primo era dettato per evitare gli eventuali effetti negativi economici del passaggio di carriera degli impiegati, mentre il secondo riguarda la ben diversa situazione dei soggetti che, dopo la scadenza di un incarico onorario (e dunque non di un rapporto di impiego) rientrino nei ruoli della propria Amministrazione di appartenenza. La differenza della fonte legislativa dell’assegno si spiega, pertanto, con la differenza delle due situazioni descritte. Sicché, per escludere il mantenimento dell’assegno ad personam per gli ex membri del C.S.M., occorrerebbe una specifica disposizione di legge a contenuto abrogativo del citato art. 3, fermo restando che, anche in questa eventualità, sarebbe necessario tenere conto del funzionamento del principio di irretroattività.