Ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse di carattere quantitativo (cfr. all. A, B al d.m. 7 giugno 2012, n. 76) e risultando preminente il giudizio di merito della commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art. 4, del d.m. succitato.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 3653
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
Data Documento: 2017-03-17
Area:
Giurisprudenza
Massima