Non è concesso al giudice amministrativo entrare nel merito delle valutazioni formulate dalla commissione esaminatrice, atteso che il giudizio espresso dalla medesima costituisce tipica valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile e dunque censurabile solo in ipotesi di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2017, n. 8388
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Valutazione
Data Documento: 2017-07-13
Area:
Giurisprudenza
Massima