Il divieto di partecipare alle tornate successive (nel caso di specie a quella del 2012) può valere solo ove prima della scadenza del termine per l’ammissione alla sessione di valutazione successiva (in questo caso il 2013), il candidato non abbia ancora ricevuto la formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione precedente.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 luglio 2017, n. 8111
Abilitazione scientifica nazionale-Commissione esaminatrice-Esito negativo-Divieto partecipazione tornata successiva
Data Documento: 2017-07-10
Area:
Giurisprudenza
Massima