Va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale per la sopravvenuta entrata in vigore dell’art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, atteso che, in disparte ogni considerazione in ordine alla portata applicativa della norma di che trattasi, non può trascurarsi di considerare che la disposizione in questione ammette pur sempre che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni, ordinariamente preclusi ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, possano essere, in ogni caso, conferiti a titolo gratuito. Sicché, sarebbe spettato alla difesa erariale provare che il ricorrente non avrebbe accettato di svolgere l’incarico di docenza in questione in assenza di compenso.
TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 20 luglio 2016, n. 379
Affidamento incarico di docenza
Data Documento: 2016-07-20
Area:
Giurisprudenza
Massima