La consolidata giurisprudenza in materia ha attribuito la valutazione delle pubblicazioni al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice senza che possa assumere valenza vincolante esclusiva l’impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi (V., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4549).
Nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca. Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può. Dunque, che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare-ovviamente secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico-i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati cosi (motivatamente) enucleati (Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. n. 337).
TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 226
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore
N. 00226/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2015, proposto dal dott. [#OMISSIS#] Lunghi, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Parma, viale Toschi, 4;
contro
Università degli Studi di Parma, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Parma – Commissione Giudicatrice Settore Concorsuale 05/G1;
nei confronti di
dott. [#OMISSIS#] Potì, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Parma, borgo Antini, 3;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
della “relazione finale”, datata 18/11/2015, della Commissione Giudicatrice relativa alla Procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera A)/B) della legge 30/12/2010 n. 240 e s.m.i. presso il dipartimento di neuroscienze per il settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia” pubblicata dall’Università degli Studi di Parma, in parte qua;
del verbale della Commissione del 17/11/2015 avente ad oggetto la “valutazione preliminare dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica dei candidati”, in parte qua;
del verbale della Commissione del 18/11/2015 avente ad oggetto “discussione dei titoli, della produzione scientifica” in parte qua;
del verbale del 19/10/2015 avente ad oggetto la determinazione dei criteri di valutazione (in quanto occorra ed in parte qua);
del D.R. n. 3314/2015 prot. n. 106687 dell’Università degli Studi di Parma del 24/11/2015 di approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice relativi alla procedura sopra descritta;
dell’eventuale contratto di lavoro subordinato relativo alla procedura concorsuale e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Parma e di [#OMISSIS#] Poti’;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica all’Università degli Studi di Parma ed al controinteressato dott. Potì [#OMISSIS#] il 28 dicembre 2015 e depositato il successivo 30 dicembre, il dott. [#OMISSIS#] Lunghi impugna gli atti della procedura concorsuale, indetta dall’Università degli Studi di Parma il 4 agosto 2015, con D.R. 2137, per il reclutamento di 1 ricercatore a tempo determinato (tre anni) per il settore concorsuale 05/G1 (“Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia”- profilo: settore scientifico-disciplinare (SSD) BIO/14), nella quale si collocava al secondo posto con punti 51,3 dietro al vincitore, dott. F. Potì, con punti 52,6.
Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità e la disparità di trattamento nella valutazione delle carriere accademiche, dei titoli e delle pubblicazioni, articolando i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione ed erronea applicazione del d.m. 89/2009, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà, palese disparità di trattamento, erroneo presupposto di fatto, difetto assoluto della motivazione, erronea valutazione dell’attività didattica, in quanto non è stato attribuito al ricorrente (né al controinteressato) alcun punteggio per l’attività didattica a fronte dei 5 punti attribuiti al candidato dott. Pellecani, benché il ricorrente avesse due abilitazioni scientifiche ed un maggior numero di anni di attività quale cultore della materia;
2) violazione ed erronea applicazione del d.m. 89/2009, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà, palese disparità di trattamento, erroneo presupposto di fatto, difetto assoluto della motivazione, erronea valutazione dell’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o partecipazione agli stessi, in quanto al ricorrente sono stati attribuiti solo 3 punti a fronte di 6 partecipazioni a progetti di ricerca, di cui due come coordinatore, mentre al controinteressato sono stati attribuiti 5 punti nonostante il minor numero di partecipazioni (solo 3 di cui 1 come coordinatore);
3) violazione ed erronea applicazione del d.m. 89/2009, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà, palese disparità di trattamento, erroneo presupposto di fatto, difetto assoluto della motivazione, erronea valutazione dell’attività congressuale, per la quale il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 0 ed il controinteressato il punteggio 1,9, benché il primo avesse dimostrato la partecipazione a 50 congressi, di cui 24 come relatore, e fosse intervenuto a 44 convegni con pubblicazione degli atti contro i 19 congressi ed i 7 convegni ai quali ha partecipato il dott. Potì;
4) violazione ed erronea applicazione del d.m. 89/2009, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, contraddittorietà, palese disparità di trattamento, erroneo presupposto di fatto, difetto assoluto della motivazione, erronea valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
L’Università di Parma si è costituita il 7 gennaio 2016 depositando una relazione e documenti.
Il 15 gennaio 2016 si è costituito il controinteressato.
Alla Camera di Consiglio del 20 gennaio 2016 il ricorrente ha rinunciato alla richiesta misura cautelare.
Sono seguite memorie del controinteressato e repliche.
Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ciò esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controinteressato per carenza di argomentazioni volte a superare la prova di resistenza.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente dott. [#OMISSIS#] Lunghi si duole della mancata attribuzione di punteggio, così come al controinteressato, per l’attività didattica che avrebbe svolto ed, in particolare, per il mancato riconoscimento delle abilitazioni scientifiche e dell’attività di cultore della materia.
La doglianza è infondata.
Il ricorrente omette di considerare che il settore concorsuale interessato dal posto di ricercatore (05/G1-S.S.D. BIO/14) è quello della Farmacologia, mentre le abilitazioni scientifiche nazionali, la cui valutazione non ha ricevuto alcun punteggio, riguardano il diverso settore della Biologia Applicata (05/F1). Ne consegue che il mancato riconoscimento di punteggio non è illogico o arbitrario, ma corrisponde ad una congrua e prevedibile valutazione, fondata sul criterio di pertinenza (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 21/07/2015 n. 569) rispetto al settore concorsuale nell’ambito del quale è stato bandito il posto da ricercatore.
A ciò si aggiunga che la comparazione con una candidata che ha svolto docenze nel pertinente settore concorsuale (BIO/14) è inammissibile per totale carenza di interesse, trattandosi di candidata collocata in posizione tale da non potere ledere il ricorrente.
Risulta poi scevra da censure, perché non in contrasto con le previsioni del bando ove prevedono tra i titoli valutabili l’attività didattica a livello universitario, né illogica, la mancata valutazione dell’attività di cultore della materia, attività non equiparabile a quella di docente di corsi universitari e, pertanto, non raffrontabile con quella di coloro che vantano la docenza in corsi universitari.
Il motivo va, quindi, respinto.
Con il secondo motivo viene dedotta l’erronea valutazione dell’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca o partecipazione agli stessi, lamentandosi l’attribuzione di 3 punti a fronte di 6 partecipazioni a progetti di ricerca, di cui due come coordinatore, mentre al controinteressato sono stati attribuiti 5 punti, nonostante il minor numero di partecipazioni (solo 3 di cui 1 come coordinatore).
Anche questo motivo è infondato.
Il maggior punteggio attribuito al dott. Potì, nel caso in esame, è dovuto al ruolo svolto (Principal Investigator) ed al rilevante finanziamento, attribuito in modo competitivo, del progetto bandito dal Ministero della Salute.
Di contro, il ricorrente ha partecipato come Principal Investigator in progetti finanziati da una ditta e da una fondazione locale e a due progetti AIRC come partecipante.
L’avere, da parte della Commissione, premiato con un più alto punteggio una partecipazione qualificata, sia dal ruolo svolto che dalla tipologia di progetto, va esente dalle dedotte censure di irragionevolezza.
Con il terzo motivo il dott. [#OMISSIS#] Lunghi denuncia l’erronea valutazione dell’attività congressuale, per la quale il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 0 ed il controinteressato il punteggio 1,9, benché il primo avesse dimostrato la partecipazione a 50 congressi, di cui 24 come relatore, e fosse intervenuto a 44 convegni con pubblicazione degli atti contro i 19 congressi ed i 7 convegni ai quali ha partecipato il dott. Potì.
Anche questo motivo è infondato.
Il bando, all’art. 7, relativo alla valutazione dei titoli e dei curriculum, (vedi a pag. 41 della documentazione presentata dall’università) prevede che, “ai sensi dell’art. 2 del citato D.M. 243/2011, la Commissione Giudicatrice effettu(i) una motivata valutazione, seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico Settore Concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori Scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati dei candidati”. Ne consegue che, in osservanza alle prescrizioni del bando, la Commissione poteva valutare solo la partecipazione in qualità di relatore debitamente documentata a convegni nazionali e internazionali.
Non è poi sindacabile, anche alla luce delle riportate previsioni del bando, la valutazione con riferimento allo “specifico settore concorsuale”, a poco rilevando la invocata contiguità dei settori, non risultando affetta da illogicità la valutazione dei titoli in base al settore concorsuale di interesse e corrispondendo tale diversa valutazione alle puntuali previsioni del bando di concorso.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Il motivo è infondato.
La valutazione delle pubblicazioni riguarda esclusivamente le 15 pubblicazioni presentate in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 3 del Decreto del Rettore di indizione della selezione ove per ogni settore concorsuale e profilo è indicato il numero massimo di pubblicazioni (vedi anche il verbale della commissione n. 1 ultima pagina nel quale la commissione si dà un criterio di condotta in ipotesi di presentazione di un numero di pubblicazioni superiore al limite massimo). Ne consegue che la differenza tra il numero totale di pubblicazioni dei due candidati (39 per il ricorrente e 11 per il controinteressato) non poteva trovare riscontro nel punteggio complessivo attribuito.
Quanto ai criteri, essi sono fissati all’art. 8 del bando e vedono l’indice bibliometrico quale uno dei cinque criteri di valutazione.
La consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha attribuito la valutazione delle pubblicazioni al diretto apprezzamento della commissione giudicatrice senza che possa assumere [#OMISSIS#] vincolante esclusiva l’impact factor, in quanto il semplice fatto statistico della citazione non dimostra il livello qualitativo dell’apprezzamento effettivo da parte del citante (e la dimensione qualitativa è essenziale in queste selezioni); e comunque la commissione non è composta per fungere da mero tramite di rilevazione della notorietà scientifica dello scritto del candidato, ma è un collegio tecnico di cattedratici, appositamente costituito per poter congruamente valutare, dal punto di vista scientifico, il pregio intrinseco di tali elementi (v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 30/09/2015, n. 4549 , conferma TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 5022 del 2012).
E’ stato altresì affermato che nella valutazione specifica delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singola pubblicazione, ma solo di quelle costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di idoneità all’attività di ricerca. Il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può, dunque, che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare — ovviamente secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/01/2016, n. 337).
Nel caso di specie l’attribuzione del punteggio alle pubblicazioni è stata la risultante della applicazione dei criteri di cui all’art. 8 del bando tra i quali il criterio di congruità con il SSD, fissato alla lettera b) dell’art. 8 citato.
La Commissione, peraltro, ha attribuito al ricorrente il massimo punteggio a pubblicazioni con elevato impact factor anche se solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale, dimostrando di avere applicato tutti i criteri menzionati dal bando nella valutazione delle pubblicazioni.
Le suddette valutazioni si sono tradotte nell’attribuzione al ricorrente di un maggior punteggio rispetto a quello del controinteressato (35,4 contro i 32,1 del dott. Potì).
Per quanto concerne, invece, la lamentata ed asseritamente erronea attribuzione del punteggio di 4,4 al dott. Potì contro i 3,6 assegnati al ricorrente per l’attività di formazione e ricerca, si tratta di attività rientrante nella macrovoce titoli e curriculum di cui all’art. 7, lett. c) del bando di concorso e non in quella della produzione scientifica (art. 8 del bando) ed attinente allo svolgimento di “documentata” attività di ricerca, formazione e perfezionamento in qualità di borsista, contrattista, assegnista o tecnico presso qualificati centri di ricerca italiani o stranieri, da valutarsi “considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato” (art. 7 ultimo comma del Bando).
Ciò precisato, la valutazione di tale voce è stata trattata in parte nello scrutinio del secondo motivo di ricorso a cui si rinvia.
Si aggiunga solo che il punteggio attribuito è, per quanto è dato evincere dalla documentazione versata in atti e dalla relazione della Commissione, la risultante del ruolo svolto (mero partecipante nei progetti nazionali AIRC) o della mancata indicazione dell’entità e delle tematiche dei progetti nei quali il ricorrente ha svolto il ruolo di Principal Investigator.
Per quanto osservato il punteggio attribuito al ricorrente va esente dai dedotti vizi, con conseguente rigetto del ricorso.
La natura della controversia e la particolarità delle doglianze consentono di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/07/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)