Ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre provvedere secondo il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, preordinato ad evitare che la necessità di servirsi del processo ridondi in danno della parte la cui pretesa venga soddisfatta dall’amministrazione in pendenza del giudizio e in conseguenza al suo avvio.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 6 aprile 2016, n. 393
Richiesta di convenzionamento svolgimento dell'attività assistenziale-Cessata materia del contendere-Spese processuali
Data Documento: 2016-04-06
Area:
Giurisprudenza
Massima