Il termine di un anno, decorrente dalla conferma nel ruolo dei ricercatori, previsto dall’art. 103, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 per la presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi prestati anteriormente l’entrata in ruolo non ha natura perentoria, risultando decisiva la scelta del legislatore delegato, che non ha ripetuto l’espressione “a pena di decadenza” contenuta nella precedente normativa, abrogata per incompatibilità. In mancanza di espressa disposizione contraria, quindi, si applica l’ordinario termine decennale di prescrizione dei diritti ex art. 2946 c.c.
L’elencazione delle qualifiche appartenenti al ruolo tecnico, contenuta nell’art. 7, legge 21 febbraio 1980, n. 28, deve considerarsi suscettibile di interpretazione logica in relazione all’evoluzione che dette qualifiche subiscono nel tempo, con la conseguenza che la figura del funzionario tecnico deve considerarsi sostitutiva di quella del tecnico laureato e che le disposizioni originariamente previste per quest’ultima qualifica devono intendersi applicabili alla prima. In questa prospettiva, il mero dato formale del nomen non è di per sé solo idoneo a risolvere la questione dei servizi che possono essere riconosciuti.
La circostanza che la sentenza della Corte costituzionale 6 giugno 2008, n. 191 abbia riguardato tecnici laureati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati per effetto del superamento di un concorso riservato indetto ex art. 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4 non impedisce in alcun modo a che il medesimo riconoscimento del servizio preruolo ex art. 13, comma 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 possa operare anche nei confronti di ricercatori il cui inquadramento in ruolo sia avvenuto in seguito al superamento di un concorso pubblico.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 06 agosto 2015, n. 754
Ricostruzione carriera ricercatore confermato–Riconoscimento servizi prestati anteriormente entrata in ruolo
Data Documento: 2015-08-06
Area:
Giurisprudenza
Massima