La previsione dell’art. 15-nonies, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 non modifica lo stato giuridico dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali, essendo diretta a disciplinare la cessazione delle funzioni da ultimo indicate (cioè quelle assistenziali) senza introdurre una deroga rispetto alla generale previsione dell’art. 34, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ai sensi del quale il collocamento a riposo dei ricercatori confermati decorre dall’inizio dell’anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. (in tal senso, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 novembre 2011, n. 8566).
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 novembre 2014, n. 5731
Collocamento a riposto ricercatori confermati svolgenti attività assistenziali
Data Documento: 2014-11-07
Area:
Giurisprudenza
Massima