Il ricorso collettivo rappresenti nel processo amministrativo una deroga al principio generale che àncora la proposizione della domanda alla separata azione avanzata dal singolo, cui fa capo l’interesse asseritamente leso.
In ragione di ciò, l’impugnativa contestuale operata da due o più ricorrenti, contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, richiede la sussistenza di due stringenti requisiti: il primo, di carattere negativo, è costituito dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, tale che la fondatezza della pretesa di uno dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; il secondo requisito, a contenuto positivo, è invece dato dalla uniformità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, con necessaria identità dell’oggetto delle domande giurisdizionali, del contenuto degli atti gravati e delle censure dedotte in giudizio (TAR Campania, Napoli, Sez. I, 03 luglio 2013, n. 3371).
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. VI, 23 marzo 2018, n. 753
Procedura concorsuale posto ricercatore-Ricorso collettivo-Presupposti
N. 00753/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] Fazzo, [#OMISSIS#] Stavru, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Merlini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Cinque Giornate 3;
contro
Universita’ della Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Greco, Giovanni Macri’, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni [#OMISSIS#] in Rende, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cubo 7-11;
nei confronti
[#OMISSIS#] Vassallo, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Cosenza, via De Rada N. 58/B;
per l’annullamento
previa sospensiva o comunque previa emanazione di misure cautelari che appaiano, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso ex art. 55 c.p.a.
i) del Decreto del Rettore dell’Università della Calabria n. 949 del 24.07.2017 con il quale, a seguito della sentenza del TAR Calabria n. 972/2017, è stata nominata la nuova Commissione giudicatrice per la “procedura selettiva n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ex art. 24 comma 3 lett. b) Legge 240/2010” nelle persone dei professori [#OMISSIS#] Brancacci, [#OMISSIS#] Cattanei, Salvatore Lavecchia (doc. 1);
ii) del verbale n. 1 del 27.07.2017 per mezzo del quale l’anzidetta Commissione giudicatrice ha ritenuto di determinare i criteri ed i parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, basandosi su quelli della precedente Commissione ai quali venivano apportati dei correttivi (doc. 2);
iii) del verbale di gara n. 2 del 30.08.2017 ed annesso allegato n. 4 mediante i quali sono stati espressi i giudizi preliminari sui candidati (doc. 3);
iv) del verbale di concorso n. 3 del 21.11.2017 ed annessi allegati 2 e 3 mediante i quali sono stati espressi i punteggi sui titoli e sulle pubblicazione dei tre candidati partecipanti alle prove orali (doc. 4);
v) delle successive tre comunicazioni a firma dei professori Brancacci, Cattanei e Lavecchia, tutte datate 4.12.2017 con cui veniva richiesto di sostituire tre pagine dell’allegato 3 al verbale n. 3 (doc. 5).
vi) del Decreto del Rettore di Ateneo n. 1737 del 19.12.2017 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura e dichiarato vincitore “il candidato Vassallo [#OMISSIS#], nato a Lecco (CO) il 30/09/1976” (cfr. doc. 6);
vii) del Decreto del Rettore dell’Università della Calabria n. 831 del 30.06.2017, di cui non si dispone copia, in parte qua, anziché affidare l’incarico alla precedente Commissione è stata disposta la nomina di una nuova;
viii) nonché, per quanto occorrer possa, del verbale del Consiglio del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione dell’UNICAL del 12.07.2017 (doc. 7), in parte qua, sono stati approvati i nominativi di tre professori (Brancacci, Cattanei e Pareti) da sottoporre al Rettore per la nomina di una nuova Commissione del concorso per cui è causa, in violazione delle previsioni del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori universitari;
ix) di ogni altro atto o provvedimento presupposto conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale e diretta, nonché, ove medio tempore posto in essere, del contratto individuale di lavoro stipulato fra l’Amministrazione resistente ed il controinteressato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ della Calabria e di [#OMISSIS#] Vassallo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti, dott.ri [#OMISSIS#] Fazzo e [#OMISSIS#] Stavru, si sono collocati rispettivamente in seconda e terza posizione nella graduatoria di una procedura selettiva, con cinque concorrenti, bandita dall’Università della Calabria, ex art. 24, comma 3, lett. b) L. 30.12.2010 n. 240, per n. 1 posto di ricercatore universitario di tipo B, settore concorsuale 11/C5 – Storia della Filosofia, settore scientifico disciplinare M-Fil/07 – Storia della Filosofia Antica.
Detti ricorrenti, per il tramite di un ricorso collettivo e cumulativo, chiedono in via principale l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del Decreto del Rettore dell’Università della Calabria n. 949 del 24.07.2017, con il quale -a seguito della sentenza del T.A.R. Catanzaro n. 972/2017, di questa Sezione- per tale procedura selettiva è stata nominata una nuova Commissione esaminatrice, nonché, ancora, la sospensione e la caducazione degli atti emanati dalla medesima Commissione, meglio specificati in epigrafe, e del Decreto del Rettore di Ateneo n. 1737 del 19.12.2017, con cui sono stati approvati gli atti concorsuali e dichiarato vincitore il dott. [#OMISSIS#] Vassallo.
2. Si è costituita in giudizio l’Università della Calabria, confutando le prospettazioni dei ricorrenti e concludendo per la reiezione dell’istanza cautelare e delle domande caducatorie.
3. Si è altresì costituito il controinteressato dott. Vassallo, eccependo in [#OMISSIS#] l’inammissibilità del gravame e chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 21 marzo 2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti, è stato posto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. Preliminarmente, è necessario vagliare l’eccezione di inammissibilità dedotta dal controinteressato.
In particolare, egli sostiene che, in conformità ad un pacifico orientamento giurisprudenziale, il ricorso collettivo è da considerarsi inammissibile, ove i deducenti siano portatori di posizioni ed interessi tra loro confliggenti. La descritta evenienza sussisterebbe nel caso di specie, atteso che i dott.ri Fazzo e Stavru, seconda e terzo classificati, contestano la vittoria del dott. Vassallo in un concorso per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato.
Ritiene il Collegio che l’eccezione sia fondata nei limiti di seguito specificati.
L’adìto T.a.r. è ben consapevole che il ricorso collettivo rappresenti nel processo amministrativo una deroga al principio generale che àncora la proposizione della domanda alla separata azione avanzata dal singolo, cui fa capo l’interesse asseritamente leso.
In ragione di ciò, l’impugnativa contestuale operata da due o più ricorrenti, contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, richiede la sussistenza di due stringenti requisiti: il primo, di carattere negativo, è costituito dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, tale che la fondatezza della pretesa di uno dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; il secondo requisito, a contenuto positivo, è invece dato dalla uniformità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, con necessaria identità dell’oggetto delle domande giurisdizionali, del contenuto degli atti gravati e delle censure dedotte in giudizio (T.A.R., Campania-Napoli, Sez. I, 03/07/2013, n. 3371).
L’assunto ermeneutico, condiviso dal Collegio, va tuttavia parametrato in concreto alla natura delle domande proposte dai ricorrenti e agli interessi ad esse sottesi, occorrendo quindi distinguere tra le istanze di tutela finalizzate alla caducazione dell’intera procedura e quelle tese a presidiare le singole posizioni.
Invero, per come statuito dal Consiglio di Stato, in riferimento alle prime “sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso collettivo. Le parti, infatti: i) in relazione al requisito positivo, fanno valere gli stessi vizi nei confronti dei medesimi provvedimenti; ii) in relazione al requisito negativo, non sussiste conflitto di interessi in quanto l’eventuale accoglimento sarebbe finalizzato esclusivamente a soddisfare l’interesse strumentale di entrambi alla rinnovazione della procedura”, mentre in riferimento alle seconde “non sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso collettivo e in particolare la identità sostanziale e processuale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/06/2017, n. 2921).
La riportata distinzione è aderente al principio di effettività della tutela giurisdizionale -di cui agli artt. 6 C.e.d.u., 24, 113 Cost., 1 c.p.a.- in quanto impedisce che, nel coacervo di interessi strumentali e finali che possono accompagnarsi alla proposizione di un ricorso collettivo e cumulativo, la declaratoria di inammissibilità colpisca anche domande prive di potenziale confliggenza di interessi.
Trasponendo, pertanto, le suindicate coordinate ermeneutiche alla vicenda per cui è causa, il ricorso collettivo è da ritenersi ammissibile rispetto alla domanda principale di annullamento della nomina della nuova Commissione, atteso che la sua eventuale fondatezza -ed il correlativo effetto caducante sull’intera attività svolta dal Collegio esaminatore- soddisferebbe il comune interesse strumentale dei due ricorrenti alla reiterazione di tutte le operazioni concorsuali.
Diversamente è a dirsi, invece, rispetto alle domande tese a censurare le singole attività svolte dalla Commissione. In detta ultima evenienza, invero, il vincolo conformativo derivante in capo alla resistente amministrazione da un’ipotetica sentenza di accogliento paleserebbe le disomogenee e confliggenti posizioni dei due deducenti, essendo, ad ogni evidenza, entrambi portatori del primario interesse ad essere nominati vincitori di una procedura selettiva per un unico posto di ricercatore.
6. Sulla scorta di quanto precisato, va dunque dichiarata inammissibile la domanda di annullamento contenuta nel capo II) del ricorso e riguardante i verbali nn. 1, 2 e 3 della nuova Commissione, mentre può essere vagliata nel merito, poiché ammissibile, la domanda caducatoria contenuta nel capo I) e inerente la ritenuta illegittimità della nomina della menzionata Commissione.
7. I ricorrenti affidano le sorti della domanda a due serie di doglianze.
7.1. Con la prima di esse si denuncia, tra l’altro, la violazione della regola dell’immutabilità della Commissione, atteso che l’Università della Calabria avrebbe proceduto alla nomina di un nuovo Collegio esaminatore nonostante sul punto nulla avesse statuito la sentenza n. 972/2017 di questa Sezione, cosicché la reiterazione delle operazioni concorsuali sarebbe in realtà dovuta avvenire con l’originaria Commissione esaminatrice.
La critica non coglie nel segno.
La scelta dell’Università, come rettamente osservato dalle controparti, è espressione di un ragionevole esercizio del potere discrezionale, posto che la nomina della nuova Commissione è avvenuta in una procedura selettiva con un limitato numero di candidati, sui quali l’originario Collegio esaminatore aveva espresso il proprio giudizio, in esito al contenzioso, già per due volte (T.A.R. Catanzaro, 22/06/2012, n. 656, di questa Sezione; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 20/01/2006, n. 674).
Il motivo va quindi disatteso.
7.2. Tra le censure indicate sub B) del capo I) del gravame, poi, i ricorrenti prospettano l’illegittimità Decreto Rettorale di nomina della nuova Commissione, stante la presunta violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 8 del Regolamento dell’Ateneo per la selezione dei ricercatori a tempo determinato, non rilevando all’uopo la sospensione della cogenza di tale previsione disposta dagli artt. 1 e 2 del Decreto Rettorale n. 835 del 14.07.2016, in quanto la vis derogatoria del citato Decreto sarebbe terminata il 31.12.2016, prima pertanto dell’adozione del provvedimento di nomina del nuovo Collegio esaminatore.
In sostanza, la nomina dei nuovi membri della Commissione sarebbe avvenuta senza un previo sorteggio, per come invece stabilito.
L’Università della Calabria confuta le avverse argomentazioni, sostenendo la perdurante vigenza del Decreto Rettorale n. 835/2016, che prevede una procedura di designazione della Commissione semplificata, in considerazione della necessità di concludere, per esigenze di finanziamento ministeriale, le selezioni bandite, procedura osservata anche in occasione della nomina della prima Commissione.
La censura è fondata.
L’art. 2 del Decreto Rettorale pone un preciso limite temporale, cioè il 31.12.2016, alla vis derogatoria, ivi contemplata, dell’art. 8 del Regolamento dell’Ateneo. Proprio la natura derogatoria del menzionato art. 2, in uno alla tassativa e stretta interpretazione ad esso correlata, esclude che il medesimo possa trovare applicazione oltre il termine del 31.12.2016, come invece accaduto.
Si aggiunga a ciò che il richiamo operato dal bando al predetto Decreto Rettorale ne recepisce in [#OMISSIS#] le prescrizioni, compreso pertanto il chiaro ed inderogabile limite temporale di applicazione della sospensione della disposizione regolamentare.
Ne consegue che il gravato provvedimento di nomina risulta illegittimo, poiché lesivo dell’art. 8 del Regolamento dell’Ateneo.
8. In forza di quanto rilevato, la domanda di annullamento del Decreto del Rettore dell’Università della Calabria n. 949 del 24.07.2017 va quindi accolta, con conseguente effetto caducante su tutti gli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di approvazione della graduatoria.
9. Il complessivo esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui in motivazione, e per il resto lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 23/03/2018