TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 3 giugno 2014, n. 503

Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Posti non coperti

Data Documento: 2014-06-03
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il diniego di nulla osta opposto dall’università all’istanza di iscrizione al corso di laurea ad accesso programmato presentata all’esito della procedura di assegnazione dei posti ai vincitori del concorso di ammissione, atteso che l’ateneo ha l’obbligo di assorbire, nel limite dei posti comunque disponibili, la richiesta formativa, obbligo derivante, in generale, dall’apicale precetto di buon andamento dell’amministrazione, cui l’università pubblica è tenuta e, più in particolare, dal canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse umane, in presenza di generale impegno imposto in tali termini a tutte le pubbliche amministrazioni e derivante, in maniera vieppiù stringente, dalle attuali contingenze economico- finanziarie.

Contenuto sentenza

N. 00503/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2012, proposto da: 
Cristiana [#OMISSIS#] Tigani, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso avv. [#OMISSIS#] Picchioni in L’Aquila, via Salaria Antica Est 86/D; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi dell’Aquila, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L’Aquila, Complesso Monumentale S. [#OMISSIS#]; 
per l’annullamento
del decreto rettorale rep.n.2548/2012, prot.39674 del 12/11/2012 con il quale è stata negata l’ammissione alla procedura di rilascio dei nulla osta al trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo per il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di Università degli Studi dell’Aquila;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 maggio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha, con il ricorso all’esame, chiesto l’annullamento del diniego espresso sulla propria istanza di immatricolazione e/o di iscrizione per l’A.A. 2012/2013 al Corso di Laurea magistrale di Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’università degli studi dell’Aquila (Decreto rettorale rep n.2548/2012 – prot. 39674 del 12.11.2012), in una, ove occorrente, agli atti tutti che avessero escluso la possibilità di detta iscrizione, con riferimento al preavviso di rigetto e al Decreto rettorale n.1817/2012 – prot. 26364 del 27.7.2012, quest’ultimo nella parte in cui non prevedeva l’assegnazione dei posti già riservati e non assegnati (dunque rimasti vacanti) in favore dei cittadini comunitari in possesso dei requisiti e nella parte in cui non consentivano il trasferimento ad anni successivi al primo, nonché per l’accertamento del diritto di essa ricorrente ad essere iscritta al corso in laurea in questione ovvero essere ammessa alla procedura di rilascio del nulla osta al trasferimento e a ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego oggetto di gravame.
Espone la ricorrente in punto di fatto di aver frequentato un corso di studi in Odontoiatrica presso l’università europea di Madrid, in [#OMISSIS#] equipollente a quello di una qualsiasi università italiana e di aver sostenuto la prova d’ingresso per l’a.a. 2012/2013 presso l’Università degli Studi dell’Aquila, risultando “idonea” con un punteggio superiore al minimo previsto.
Sul presupposto che gli atti in questione avevano escluso la possibilità di “trasferimento” per gli studenti iscritti in università non italiane e che comunque il trasferimento fosse consentito solo a studenti iscritti presso Università italiane che fossero risultati vincitori del concorso di ammissione bandito a norma della L. n.264/99, così non procedendo alla copertura dei posti vacanti nel contingente previsto per gli studenti extracomunitari (in numero di 16), l’Università negava il trasferimento e l’iscrizione della ricorrente ad anni successivi al primo.
Da qui il ricorso che deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 11.7.2002 n.148 della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio superiore nella regione europea sottoscritto a Lisbona l’11.4.1997 e ratificata con la L. predetta – violazione dell’art. 31 del D.lgs. 9.11.2007 n.206 sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge n 264/99. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del R.D. n.1269/1938. Eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Sviamento dalla causa tipica. Violazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione. Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e di libero mercato di cui al vigente trattato di funzionamento dell’Unione europea (articolo 3 comma 1 lett. b) 49 comma 2, 53, 57 e 101 comma 1). Violazione dell’art. 149 par. 2 del trattato CE. Violazione dei principi di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli stati comunitari. Difetto di istruttoria e motivazione: l’Amministrazione ha opposto l’impugnato diniego sostenendo la necessità del superamento di concorso di ammissione senza tuttavia considerare l’effetto di offerta formativa rimasto inutilizzato per l’Università (i posti rimasti scoperti) e la peculiari condizione della ricorrente che ha positivamente sostenuto il test d’ammissione risultando “idonea”, oltre a poter vantare una formazione universitaria pregressa che l’università avrebbe avuto l’obbligo di valutare.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
Si costituiva l’Università chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, stante la legittimità dei provvedimento impugnato.
Il TAR adito accoglieva la proposta istanza cautelare con Ordinanza n. 25/2013, “integrata/modificata” dal Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1636/2013, nel senso che l’accoglimento doveva intendersi (e dunque disposta la sospensione degli atti impugnati) “ai soli fini del riesame, limitatamente alla parte in cui non avevano disposto lo scorrimento dei posti non assegnati già riservati a studenti extracomunitari”..
Le parti depositano memorie.
All’esito della pubblica udienza del 7 maggio 2014, il Collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
DIRITTO
Alla ricorrente è stato opposto diniego di nulla osta all’iscrizione e/o di immatricolazione all’Ateneo aquilano, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’A.A. 2012/2013, in quanto non vincitrice del concorso di ammissione e proveniente da Università non italiana.
Va precisato che la ricorrente ha proposto istanza di immatricolazione e/o di iscrizione all’esito dell’assegnazione dei posti ai vincitori del concorso di ammissione, dei successivi scorrimenti e della verificata persistente scopertura dei posti sia nel contingente degli studenti comunitari che di quelle extracomunitari, confidando non solo nella propria posizione di idonea nella graduatoria di ammissione ma anche nel possesso di significativa pregressa carriera universitaria, valutabile in sede di riconoscimento di crediti formativi.
Osserva il Collegio che la questione nella specie involta non è esattamente sovrapponibile alle molteplici – da questo TAR trattate – controversie attinenti al diniego dell’Università di iscrizione di studenti provenienti da Università estere (all’esito o meno del superamento di test d’ingresso ivi effettuati), controversie sulle quali si registra tuttora un significativo contrasto giurisprudenziale tra i giudici di prime cure e tra questi e il giudice d’appello.
La controversia all’esame investe invece la possibilità per uno studente italiano, risultato idoneo ai test d’ingresso di concorrere sui posti “di risulta” rimasti vacanti, all’esito della’assegnazione ai vincitori e in esito agli scorrimenti, in misura consistente sia nel contingente degli studenti comunitari, sia, in misura ancora più significativa, nel contingente degli studenti extracomunitari, pressoché inutilizzato.
Tale possibilità è stata appunto negata dall’Università resistente sull’unico rilievo che la ricorrente, proveniente da Università non italiana, non risulterebbe tra i vincitori del concorso di ammissione.
Il ricorso contesta l’impugnato diniego sia sotto il profilo dell’obbligo dell’Amministrazione di coprire i posti disponibili, sia sotto il profilo di diritto allo studio, che, stanti le peculiari circostanze di fatto, sarebbe vulnerato in assenza di ragioni giustificate di interesse pubblico.
Il ricorso è fondato.
Questo TAR ha già più volte espresso il principio secondo il quale l’Università ha l’obbligo di assorbire, ovviamente nel limite dei posti comunque disponibili, la richiesta formativa, obbligo derivante, in generale dall’apicale precetto di buon andamento dell’Amministrazione, cui l’Università pubblica è tenuta, e, più in particolare, dal canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse umane in presenza di generale impegno imposto in tali termini a tutte le PP.AA. e derivante, in maniera vieppiù stringente, dalle attuali contingenze economico- finanziarie (cfr. TAR Abruzzo – L’AQUILA nn.64 e 380/2014).
A maggior chiarimento di tale indirizzo, giova evidenziare che la necessità di consentire il “pieno impiego delle risorse pubbliche”, con il conseguente riconoscimento della possibilità di fruizione del servizio da parte dei cittadini richiedenti, costituisce con evidenza l’interfaccia obbligato e complementare dell’ineludibile (in presenza di risorse distribuibili sempre più scarse) impegno di riduzione della spesa, mediante il recupero di massima efficacia ed efficienza delle risorse nella more comunque impegnate.
A ben vedere, la stessa predeterminazione del “numero chiuso”, di cui all’art. 3 della L. 264/1999, è precipitato della previa valutazione dell’offerta “potenziale” sulla base di parametri desunti appunto dalle risorse (che si prevedono) impegnate, e tali sono i posti nelle aule, le attrezzature e i laboratori scientifici per la didattica, il personale docente, il personale tecnico, il servizio di assistenza e tutorato, il numero di tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, la possibilità di attivazione di metodologie per la formazione a distanza, tutti elementi di fatto da considerare nella predeterminazione del numero dei posti disponibili.
Detta “offerta potenziale” è poi resa concreta dalla programmazione dei singoli Atenei , ma in caso di persistente scopertura integrerebbe un dato dal tutto “virtuale” quanto all’offerta in effetti spiegata e conseguirebbe risultanze di spesa, in termini di risorse umane e materiali, in definitiva, sostanzialmente improduttiva.
Tale ragionamento e le conclusioni a cui lo stesso perviene impongono un’interpretazione delle pertinenti disposizioni normative atta a consentire l’utile effetto della predeterminazione del “numero chiuso” (cfr. TAR Abruzzo – L’AQUILA, cit., con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale), a fronte di una domanda formativa insoddisfatta (con i denunciati effetti in termini di negazione del “diritto allo studio”), di un’offerta “potenziale” concretamente inutilizzata e di un regolamento normativo inteso nella sostanza a rendere effettiva la formazione impartita, mediante il [#OMISSIS#] monitoraggio del rapporto tra studenti/utenti e strutture formative, essendo il “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, citato dell’art. 3 della L. 264/99, solo uno degli elementi da tenere in considerazione per le determinazione del numero dei posti (“tenendo “anche” conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”), in ogni caso “bilanciato” quale criterio prevalente, dalla “valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario”.
Peraltro, si aggiunge, il “fabbisogno di professionalità” ricorre appunto, a monte, al momento della determinazione del numero dei posti disponibili, che comunque non è affatto messo in discussione, mentre, come detto, la controversia è incentrata sulla sorte dei posti così come “pre-fissati” e nondimeno risultati vacanti, per i quali si predica l’obbligo di copertura che ben potrebbe consentire una formazione non necessariamente destinata al mercato del lavoro.
Va peraltro doverosamente osservato che il posto al quale aspira la ricorrente è un posto “di risulta”, rimasto scoperto all’esito della fase concorsuale e che tale rimarrebbe ove non diversamente coperto, con irragionevole violazione dei principi sopra espressi.
Né, per quanto sopra esposto, può opporsi alla ricorrente la mancata previa sottoposizione al test d’ingresso, all’esito del quale la stessa è stata invece ritenuta “idonea”.
Detta condizione, come condivisibilmente argomentato dalla difesa ricorrente, sussiste invero, del tutto logicamente, per chi concorre all’ammissione per il primo anno di corso e senza alcun pregresso curriculum universitario spendibile, ma non già per chi chiede l’immatricolazione/iscrizione/trasferimento sui posti “residui”, che è quanto espressamente richiesto dalla ricorrente, titolata non solo dal già citato esito positivo della prova d’ingresso ma anche dalla pregressa carriera universitaria, distintamente valutabile.
Nello stesso senso, per vero, sembra orientato lo stesso Giudice d’appello che, modificando l’Ordinanza cautelare di questo TAR emessa nel presente giudizio inter partes, ha ritenuto necessario che l’Amministrazione in sede di riesame rivalutasse la circostanza del mancato scorrimento dei posti non assegnati, già riservati a studenti extracomunitari (cfr. Cons. di Stato. Ord. n. 1636/2013; cfr. anche Cons. di Stato, Ord. n. 647/2012)
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso con l’annullamento dell’impugnato diniego, non risultando congrue le motivazioni poste dall’Amministrazione a sostegno dello stesso.
Va considerato che l’effetto utile del ricorso risulta allo stato già conseguito dalla ricorrente per effetto delle risultanze del riesame disposto a seguito delle pronunce cautelare inter partes, avendo la stessa, come dedotto in memoria 14 marzo 2014, già perfezionato l’iter per l’iscrizione, il che esclude qualsiasi ulteriore conseguenza pregiudizievole valutabile ai fini risarcitori e il rigetto della relativa domanda come spiegata.
L’opinabilità della questione e l’esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziale impongono l’integrale compensazione delle spese di giudizio, con espressa esclusione del contributo unificato che grava, come per legge, sulla parte pubblica soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per l’Abruzzo – L’AQUILA definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato diniego.
Spese compensate, fatta eccezione per il contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Passoni, Presidente FF
[#OMISSIS#] Abbruzzese, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)