Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali

Data Documento: 2020-09-14
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali

[…] 

Art. 2
Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia.
(…)
4. Nei casi di cui al comma 3 e nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attivita’ di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonche’ per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attivita’ di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche’ dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attivita’ di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto [#OMISSIS#] il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui [#OMISSIS#] articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresi’, [#OMISSIS#] interventi per la messa a [#OMISSIS#] o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attivita’ istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell’edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonche’ di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente.
(…)

Art. 19
Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario
1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole: «che hanno conseguito la stabilita’ e sostenibilita’ del [#OMISSIS#], nonche’ risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca,» sono soppresse e l'[#OMISSIS#] periodo e’ sostituito dal seguente «Con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri per l’ammissione alla sperimentazione e le modalita’ di verifica periodica dei risultati conseguiti, [#OMISSIS#] restando il rispetto del limite [#OMISSIS#] delle spese di personale, come previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
b) all’articolo 6, comma 1, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.»;
c) all’articolo 7, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « I trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facolta’ assunzionali delle universita’ interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati [#OMISSIS#] quota del [#OMISSIS#] dei posti disponibili, di cui all’articolo 18, comma 4.»;
d) all’articolo 18, comma 4, le parole «non hanno prestato servizio» sono sostituite dalle seguenti: «non hanno prestato servizio quale professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettere a) e b),»;
d-bis) all’articolo 18, dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Le universita’ con indicatore delle spese di personale inferiore all’80 per cento possono attivare, nel limite della predetta percentuale, per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia’ in servizio presso altre universita’, aventi indicatore delle spese di personale pari o superiore all’80 per cento e che versano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le modalita’ di attestazione della situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al presente comma, le facolta’ assunzionali derivanti dalla cessazione del personale sono assegnate all’universita’ che dispone la chiamata. Nei dodici mesi successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le assunzioni di personale, a eccezione di quelle conseguenti all’attuazione del piano straordinario dei ricercatori, di cui all’articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 n. 8, e all’articolo 238 del decreto-legge 19 [#OMISSIS#] convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio nonche’ di quelle riferite alle categorie protette »;
dicembre 2019, febbraio 2020, 2020, n. 34, 2020, n. 77,
e) all’articolo 22, comma 3, dopo il primo periodo, e’ inserito il seguente: «I soggetti di cui al comma 1, possono conferire, ovvero rinnovare assegni di durata anche inferiore a un anno, e, in ogni [#OMISSIS#], non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.»;
f) all’articolo 24, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: «5-bis. L’universita’, qualora abbia le necessarie risorse [#OMISSIS#] propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento [#OMISSIS#] qualifica di professore associato, ha facolta’ di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.».
f-bis) all’articolo 24, comma 9-ter, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:
«[#OMISSIS#] quanto previsto dal terzo e dal quarto periodo, ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternita’, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternita’, l’indennita’ corrisposta dall’INPS, ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, e’ integrata dall’universita’ fino a concorrenza dell’intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternita’ e’ computato nell’ambito della durata triennale del contratto e, in [#OMISSIS#] di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto e’ inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. [#OMISSIS#] restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternita’»;
f-ter) le disposizioni di cui alla lettera f-bis) si applicano anche ai contratti in corso. In tali casi, qualora, sulla base delle previgenti disposizioni, i contratti siano stati gia’ sospesi, il titolare del contratto di ricerca puo’ chiedere che il periodo di sospensione sia computato nell’ambito della durata triennale del contratto.
1-bis. L’articolo 16, comma 3, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che la valutazione richiesta ai fini dell’inclusione nelle liste dei professori ordinari positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, e’ quella di cui al secondo periodo del citato comma 7.
1-ter. L’articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e’ abrogato.
2. All’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.19, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente: «2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l’ANVUR, la Conferenza dei rettori delle universita’ italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita’ di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia’ esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell’efficienza delle universita’. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all’avvio dell’anno accademico, e’ prevista la concessione o il diniego dell’accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati.».
3. Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al [#OMISSIS#] dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell’ordinamento universitario, nonche’ ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e’ equiparato, [#OMISSIS#] effetti di legge, al master di secondo livello di cui all’ articolo 3, comma 9, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni [#OMISSIS#], ammessi, [#OMISSIS#] esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, previa autorizzazione del Ministero dell’universita’ e della ricerca, anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli atenei, che rispettino i requisiti di qualita’ dell’offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Il collegio dei revisori legali dei conti delle fondazioni universitarie di diritto privato di cui al decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 24 [#OMISSIS#] 2001, n. 254, e’ organo di controllo della fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice civile per il collegio sindacale. Le modalita’ di nomina, la composizione, la competenza e il funzionamento del collegio sono stabiliti dai singoli statuti. Il collegio dei revisori legali e’ costituito dal [#OMISSIS#] e dai componenti titolari e supplenti. Il [#OMISSIS#] e’ nominato dalla fondazione e individuato tra i soggetti che sono iscritti nel registro dei revisori legali e che hanno svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni universitarie. Il collegio e’ costituito dai componenti titolari, nel numero minimo di tre e [#OMISSIS#] di cinque, e dai componenti supplenti, nel numero sufficiente a garantire l’ordinario funzionamento del collegio. Almeno due componenti titolari del collegio sono nominati dalla fondazione, su designazione del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’universita’ e della ricerca, e sono individuati, prioritariamente, tra i dipendenti delle predette amministrazioni, e, in ogni [#OMISSIS#], tra coloro che sono in possesso del requisito di iscrizione nel registro dei revisori legali. L’articolo 11 del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 24 [#OMISSIS#] 2001, n. 254, e’ abrogato.
5. Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti gia’ in possesso di diploma di specializzazione, ne’ ai concorrenti gia’ titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
5-bis. I medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della [#OMISSIS#] di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita’ di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche’ con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita’ di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita’ e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze.
6. All’articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «La commissione di valutazione, istituita con decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri, e’ composta da cinque membri di alta qualificazione designati, uno ciascuno, dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, dal [#OMISSIS#] del Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal [#OMISSIS#] dell’European Research Council, dal [#OMISSIS#] dell’European Science Foundation e da un componente designato dal [#OMISSIS#] della Conferenza dei rettori e delle universita’ italiane (CRUI), d’intesa con il [#OMISSIS#] della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca.».
6-bis. All’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sentito il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca » e le parole: « dell’ammissione al concorso e della nomina » sono sostituite dalle seguenti: « dell’inserimento in graduatoria e dell’assunzione dopo il superamento di concorso pubblico ».
6-ter. L’assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all’articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 [#OMISSIS#] 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e’ effettuata con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca con l’obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 30 per cento delle chiamate per l’assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e per il conseguente eventuale consolidamento [#OMISSIS#] posizione di professore di seconda fascia, al numero dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori.
6-quater. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche’ quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti attuativi mantengono il proprio status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accreditamento basato sui dati relativi all’anno accademico 2019/2020, a prescindere dal loro rispetto.
6-quinquies. All’articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «della legge regionale» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76».
(…)

Art. 36
Misure di semplificazione amministrativa per l’innovazione
l. Al fine di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, nonche’ lo sviluppo, la diffusione e l’impiego delle tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore tecnologico, le imprese, le Universita’, gli enti di ricerca, pubblici e privati, e le societa’ con caratteristiche di spin off o di start up universitari di cui all’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che intendono sperimentare iniziative attinenti all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione, possono presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. [#OMISSIS#] domanda sono indicati il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificati le caratteristiche, i [#OMISSIS#] di innovazione, la durata, le finalita’ del progetto e della sperimentazione, nonche’ i risultati e i benefici attesi, le modalita’ con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attivita’ e valutarne gli impatti, nonche’ gli eventuali rischi connessi all’iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.
2. Le domande vengono contestualmente indirizzate anche al Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli eventuali aspetti relativi alla sicurezza della circolazione, le esamina entro 30 giorni dal ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta di autorizzazione alla competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero di preavviso di diniego. Non si applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministero dello sviluppo economico puo’ richiedere chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente e, in tal [#OMISSIS#], la richiesta interrompe il [#OMISSIS#] di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla scadenza del [#OMISSIS#] assegnato per la risposta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni da parte del richiedente, nel [#OMISSIS#] indicato, comporta il rigetto della domanda. Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi [#OMISSIS#] di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualita’ dell’ambiente o della [#OMISSIS#] e che presentano concrete probabilita’ di successo, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la durata, non superiore ad un anno e prorogabile una sola volta, stabilendone le modalita’ di svolgimento e imponendo le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi, dando comunicazione delle proprie determinazioni, anche ove ostative all’accoglimento della domanda, al richiedente. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, [#OMISSIS#] osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni statali. Ove l’esercizio dell’attivita’ oggetto di sperimentazione sia soggetto anche a pareri, intese, concerti, [#OMISSIS#] osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri procede, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.
3. Con l’autorizzazione di cui al comma 2 non puo’ essere disposta in nessun [#OMISSIS#] la deroga di disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ne’ possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o da obblighi internazionali.
4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l’avanzamento dell’iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualita’ dell’ambiente e della [#OMISSIS#]. In [#OMISSIS#] di violazione delle prescrizioni imposte, diffida l’impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all’uopo un congruo [#OMISSIS#], comunque non inferiore a quindici giorni. In [#OMISSIS#] di inottemperanza alla diffida, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale dispone, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, la revoca dell’autorizzazione.
5. Al [#OMISSIS#] della sperimentazione, l’impresa richiedente trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale e al Ministero dello sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonche’ i benefici economici e sociali conseguiti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti [#OMISSIS#] la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l’iniziativa promossa dall’impresa richiedente si e’ conclusa positivamente ed esprime un parere al [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri e al Ministro competente per materia sulla opportunita’ di modifica delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l’attivita’ oggetto di sperimentazione.
6. Entro novanta giorni dalla data dell’attestazione positiva di cui al comma 5, il [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari eventualmente necessarie per disciplinare l’esercizio dell’attivita’ oggetto di sperimentazione.
7. L’impresa richiedente e’ in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dallo svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilita’ dell’impresa richiedente.
8. Il presente articolo non si applica alle attivita’ che possono essere sperimentate ai sensi dell’articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. In ogni [#OMISSIS#], con l’autorizzazione di cui al presente articolo non puo’ essere disposta la sperimentazione in materia di raccolta del risparmio, credito, finanza, moneta, moneta elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni e di ogni altro servizio finanziario oggetto di autorizzazione ai sensi di disposizioni dell’Unione europea o di disposizioni nazionali che danno attuazione a disposizioni dell’Unione europea, nonche’ in materia di sicurezza nazionale. E’ altresi’ esclusa l’autorizzazione alla sperimentazione di cui al presente articolo in materia anagrafica, di stato civile, di carta d’identita’ elettronica, elettorale e referendaria, nonche’ con riguardo ai procedimenti di competenza delle autorita’ provinciali di pubblica sicurezza relativi a pubbliche manifestazioni, misure di prevenzione personali e patrimoniali, autorizzazioni e altri provvedimenti a contenuto abilitativo, soggiorno, espulsione e allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri e dei cittadini dell’Unione europea, o comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti e alle comunicazioni ad essi connessi.
9. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Art. 64
Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal.
(…)
5-bis. All’articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «partenariato pubblico-privato» sono inserite le seguenti: «e anche realizzati con l’intervento di universita’ e organismi privati di ricerca».
(…)