Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 - Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)

Data Documento: 2010-02-01
Area: Normativa
Contenuto/Sommario/Commento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2010, n. 76
Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

(Pubbl. in Suppl. ordinario n. 109 alla Gazz. Uff., 27 maggio 2010, n. 122)
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, il comma 140 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, il quale stabilisce che con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati la struttura e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), nonche’ la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 16 settembre 2009;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che la VII Commissione della Camera dei deputati ha richiesto, quale condizione, che all’articolo 3, comma 2, venga soppresso l’avverbio «principalmente» allo scopo di rendere la valutazione tra pari l’unico ed esclusivo parametro di valutazione del prodotto della qualita’ della ricerca;
Ritenuto di non accogliere la predetta condizione considerando che la scelta del metodo di valutazione della qualita’ dei prodotti della ricerca debba essere rimessa all’apprezzamento discrezionale dell’Agenzia, in quanto ci possono essere settori e casi in cui e’ ammissibile la valutazione metrica; ritenuto altresi’ di non accogliere la predetta condizione in quanto, se la stessa venisse accolta, sarebbe impossibile utilizzare, per le predette finalita’, l’anagrafe nominativa dei professori e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Considerato, altresi’, che la VII Commissione della Camera dei deputati ha chiesto, quale condizione, di chiarire se il Direttore, di cui all’articolo 6, e il Comitato consultivo, di cui all’articolo 11, facciano parte degli organi dell’Agenzia;
Ritenuto che il Direttore e il Comitato consultivo non debbano essere inclusi nel novero degli organi dell’Agenzia in attuazione del principio generale di separazione tra attivita’ di indirizzo e attivita’ di gestione affermato dall’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , cui devono adeguarsi le pubbliche amministrazioni;
Considerato che il Consiglio di Stato e la 1ª e la 7 ª Commissione del Senato hanno formulato osservazioni in ordine alla opportunita’ di prevedere la diversificazione del mandato dei componenti del primo Consiglio direttivo, previsto dall’articolo 6, comma 4;
Ritenuto che lo scopo dell’articolo 6, comma 4, e’ quello di garantire «a regime» il periodico rinnovo parziale dell’organo assicurando nel contempo una continuita’ nella composizione dello stesso al fine di recuperare le esperienze maturate;
Considerato, altresi’, che tale meccanismo e’ gia’ stato sperimentato con successo con il Consiglio universitario nazionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 16 gennaio 2006, n. 18, e che il ricorso al sorteggio, quale criterio per la selezione dei mandati «a durata differenziata», fornisce garanzie di trasparenza, si ritiene di non accogliere le predette osservazioni per le suesposte considerazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
 

Capo I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO N.1
Disposizioni preliminari
1. Il presente regolamento disciplina la struttura, il modello organizzativo e il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) costituita ai sensi dell’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
b) per Agenzia, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui al comma 1;
c) per universita’, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
d) per enti di ricerca, tutti gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, di esclusiva vigilanza del Ministero, e gli enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero.
3. L’Agenzia ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed ha sede in Roma. E’ dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato e opera ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. E’ sottoposta alla vigilanza del Ministro e al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
4. Le attivita’ dell’Agenzia disciplinate nel presente regolamento possono essere svolte, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il Ministro e gli altri Ministri vigilanti, in tutto o in parte, anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero. Sono fatte salve le competenze del Ministero per i beni e le attivita’ culturali, di cui all’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelle degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente.
 
ARTICOLO N.2
Scopi e finalita’
1. L’Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialita’, professionalita’, trasparenza e pubblicita’ degli atti.
2. L’Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita’ delle universita’ e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell’articolo 3, la valutazione esterna della qualita’ delle attivita’ delle universita’ e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita’ di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attivita’ di ricerca e di innovazione.
3. L’Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualita’, cosi’ come previste dagli accordi europei in materia nell’ambito della realizzazione degli spazi europei dell’istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell’Unione europea, nonche’ con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell’istruzione superiore e della ricerca.
4. L’Agenzia svolge, altresi’, i compiti di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, gia’ attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attivita’ intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati.
5. L’attivita’ dell’Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita’ di valutazione dell’universita’ e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell’amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
 
ARTICOLO N.3
Attivita’, criteri e metodi
1. L’Agenzia svolge le seguenti attivita’:
a) valuta la qualita’ dei processi, i risultati e i prodotti delle attivita’ di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita’ e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni;
b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle universita’ e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell’accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche e’ promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita’ di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita’ con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori;
d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Universita’ si attengono per le procedure di valutazione dell’efficacia della didattica e dell’efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l’analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita’ informatiche;
e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita’ di ricerca, ai fini dell’istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di universita’ o di sedi distaccate di universita’ esistenti, nonche’ per l’attivazione, la chiusura o l’accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione;
f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi;
g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualita’ complessiva del sistema universitario e della ricerca;
h) valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita’ didattiche, di ricerca e di innovazione;
i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita’ di valutazione, nonche’ di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.
i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione del decreto di cui al precedente periodo (1).
2. Costituiscono tra l’altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) l’efficienza e l’efficacia dell’attivita’ didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell’apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro;
b) la qualita’ dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari;
c) l’acquisizione di finanziamenti esterni, l’attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;
d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;
e) l’efficienza e la sostenibilita’ delle strutture e dei processi di governo e di gestione;
f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell’autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all’assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca.
3. Nello svolgimento delle sue attivita’ l’Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu’ appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche’ delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale.
4. Le attivita’ di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonche’ di altre strutture universitarie e di ricerca.
(1) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 339, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 
ARTICOLO N.4
Risultati dell’attivita’ di valutazione
1. I risultati dell’attivita’ di valutazione dell’Agenzia costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle universita’ e agli enti di ricerca e per l’eventuale allocazione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi.
2. L’Agenzia rende pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni. Le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall’Agenzia.
3. L’Agenzia redige ogni due anni un Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, che viene presentato al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica ed al Parlamento.
 
ARTICOLO N.5
Attivita’ di raccolta e analisi di dati
1. L’Agenzia, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ha l’accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attivita’ istituzionali.
2. Le universita’ e gli enti di ricerca e altri enti pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, beneficiano di risorse pubbliche mettono a disposizione dell’Agenzia ogni dato o documento da questa richiesti rilevante ai fini delle attivita’ da essa svolte, consentendo l’accesso alle proprie banche dati.
3. L’Agenzia collabora con le strutture operative del Ministero allo sviluppo e all’integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attivita’ delle universita’ e degli enti di ricerca. In prima applicazione sono utilizzati i sistemi informativo-statistici predisposti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca. L’Agenzia cura inoltre la realizzazione e l’aggiornamento continuo di una banca dati di esperti della valutazione, italiani e stranieri, da utilizzare ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera d).
 

Capo II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO N.6
Organi
1. Sono organi dell’Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Presidente ed i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o un componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.
3. All’attivita’ operativa e gestionale dell’Agenzia sovraintende il Direttore, secondo quanto indicato all’articolo 10.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, previo sorteggio, sono individuati due componenti del Consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il Presidente, durano in carica cinque anni.
 
ARTICOLO N.7
Il Presidente
1. Il Presidente, eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia, ne assicura il coordinamento e l’unitarieta’ delle strategie e delle attivita’, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente nomina, tra i componenti del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
3. Il trattamento economico del Presidente e’ equiparato a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca.
 
ARTICOLO N.8
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo e’ costituito da sette componenti, scelti con le modalita’ di cui al comma 3, tra personalita’, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell’istruzione superiore e della ricerca, nonche’ della valutazione di tali attivita’, provenienti da una pluralita’ di ambiti professionali e disciplinari.
2. Il Consiglio direttivo determina le attivita’ e gli indirizzi della gestione dell’Agenzia, nonche’ i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attivita’, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione.
Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi ai soggetti di cui all’articolo 12, commi 4, lettera d), e 6, e all’articolo 14, comma 4.
3. I componenti del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Nel Consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non piu’ di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione e’ composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all’estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, societa’ scientifiche, da esperti, nonche’ da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali.
Ai componenti del comitato di selezione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell’amministrazione dello Stato di livello dirigenziale, con onere a carico dell’apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero.
4. Se il Presidente o un componente del Consiglio direttivo cessano dalla carica, anche prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le modalita’ di cui al comma 3, fino all’esaurimento del predetto elenco.
5. L’incarico di componente il Consiglio direttivo e’ a tempo pieno ed e’ incompatibile, a pena di decadenza, con qualsiasi rapporto di lavoro, diretto o indiretto, anche a titolo gratuito, instaurato con le istituzioni valutate. I componenti del Consiglio direttivo possono svolgere attivita’ di ricerca e pubblicare i risultati di tali attivita’, a titolo gratuito, fatti salvi gli eventuali diritti d’autore. I risultati delle predette attivita’ di ricerca non possono, comunque, formare oggetto di valutazione da parte dell’Agenzia.
6. I dipendenti di universita’ italiane, di enti di ricerca o, comunque, di amministrazioni pubbliche che sono nominati componenti del Consiglio direttivo sono collocati, per tutta la durata del mandato, in aspettativa senza assegni, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o, se professori o ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, numero 13, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In ogni caso, gli stessi cessano dalle cariche eventualmente ricoperte nelle universita’ e negli enti di ricerca e, fermo quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5, non possono essere assegnatari di finanziamenti statali di ricerca, ne’ far parte di commissioni di valutazione per il reclutamento e le conferme in ruolo dei professori e dei ricercatori universitari e del personale degli enti di ricerca.
7. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo e’ pari all’85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente ai sensi dell’articolo 7, comma 3.
 
ARTICOLO N.9
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell’attivita’ amministrativa e contabile dell’Agenzia. E’ nominato con decreto del Ministro ed e’ costituito da tre componenti, tutti iscritti al registro dei revisori contabili. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro e uno e’ designato dal Ministro dell’economia e delle finanze. Nella prima riunione del Collegio i componenti eleggono al loro interno il Presidente.
2. Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e’ determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse dell’Agenzia.
 
ARTICOLO N.10
Il direttore
1. Il Direttore e’ responsabile dell’organizzazione interna e della gestione delle attivita’ amministrativo-contabili dell’Agenzia. In particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Direttore e’ nominato con le modalita’ previste dall’articolo 8, comma 2, ed e’ scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attivita’ del sistema delle universita’ e della ricerca. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al relativo curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente. Lo stesso bando prevede anche lo svolgimento, di un colloquio con i candidati selezionati dal Consiglio medesimo in base ai curricula presentati.
L’organizzazione dei rapporti operativi tra Direttore da un lato, Presidente e componenti del Consiglio direttivo dall’altro e’ definita dal regolamento di cui all’articolo 12, comma 4, lettera a).
4. L’incarico di Direttore, e’ conferito mediante la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, di dirigente di livello generale, con riferimento a quanto previsto, in linea generale, dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nel caso specifico, dall’articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il rapporto di lavoro del Direttore e’ incompatibile, a pena di risoluzione immediata del contratto, con qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opera professionale o di consulenza. Il Direttore non puo’, altresi’, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne’ avere interessi diretti o indiretti nelle universita’ e negli enti di ricerca. I dirigenti delle Amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
ARTICOLO N.11
Il comitato consultivo
1. Il Comitato consultivo, nominato dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo, da’ pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi di attivita’ e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione.
2. Il Comitato consultivo e’ formato da:
a) un componente designato dal Consiglio universitario nazionale;
b) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle universita’ italiane;
c) tre componenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari;
d) un componente designato dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca;
e) un componente designato dall’Accademia dei Lincei;
f) quattro rappresentanti delle parti sociali, designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
g) un componente designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni, citta’ ed autonomie locali;
h) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell’ente, designato dall’European research council;
i) un componente straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell’ente, designato dall’European university association;
l) un componente straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell’ente, designato dall’ESIB – the National unions of students in Europe;
m) un componente designato dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita’ italiane;
n) un componente designato dal Segretario generale dell’OCSE.
3. I componenti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 non possono essere dipendenti di universita’, o enti di ricerca. Nelle designazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 2 deve essere assicurata la presenza di almeno un uomo e di almeno una donna ;
4. Il Comitato consultivo resta in carica quattro anni. Elegge tra i propri componenti un Presidente e si riunisce almeno due volte l’anno. Ai componenti del Comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
 
ARTICOLO N.12
Organizzazione e risorse
1. Per lo svolgimento delle proprie attivita’, l’Agenzia e’ organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attivita’ amministrativo-contabili dell’Agenzia, e due svolgono le attivita’ di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:
a) valutazione delle universita’ (istituzioni e attivita’ di formazione);
b) valutazione della ricerca (enti e attivita’ di ricerca, compresa quella universitaria).
2. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale e’ preposto il Direttore di cui all’articolo 10; all’area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.
3. La dotazione organica del personale dell’Agenzia e’ stabilita nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica puo’ essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell’Agenzia, anche in relazione a quanto previsto al comma 4, e nei limiti delle disponibilita’ finanziarie della stessa.
4. Il Consiglio direttivo dispone la graduale attivazione delle aree di cui al comma 1 e, in via di prima applicazione entro novanta giorni dal proprio insediamento, adotta uno o piu’ regolamenti concernenti:
a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l’organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell’Allegato A;
c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all’Allegato A, in conformita’ con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalita’ e procedure di copertura dei posti della pianta organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilita’ previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell’Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell’Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica’ (1);
e) l’amministrazione e la contabilita’, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita’ generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attivita’ d