Corte dei conti, sez. III, 30 maggio 2017, n. 182

Dirigente medico – Professore a tempo pieno – Incompatibilità – Danno per violazione del rapporto di esclusività – Rapporto tra giurisdizione penale e contabile

Data Documento: 2017-05-30
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] Attesa la nota sussistenza del principio di separatezza e autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo-contabile, tuttavia, il giudice contabile può autonomamente procedere alla valutazione dei fatti costituenti illecito erariale, indipendentemente se lo stesso fatto possa avere anche (o non avere) profili penalmente rilevanti.L’impegno dei professori di prima fascia è a tempo pieno o a tempo definito, ex art. 11 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. A ciascuna fattispecie, è correlato – per effetto dell’art. 5 d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 – il potere/dovere di svolgere, nel caso di scelta a tempo pieno, attività professionale intramuraria, mentre l’attività extramuraria è consentita solo ai docenti a tempo definito.Il docente, dato anche l’alto profilo professionale in suo possesso, non poteva ignorare regole pattizie, da lui stesso accettate e ben conosciute, violando in piena consapevolezza l’intero quadro normativo in materia di cumulo di incarichi e attività exrtamuraria; su ciò a nulla rileva l’argomentazione circa il suo lodevole e costante impegno didattico e sanitario – che non è stato messo in alcuna discussione, né è stato contestato – ma l’aver illecitamente locupletato un trattamento economico cui egli non aveva diritto, avendo – di fatto – optato per un regime di extramoenia.