Corte dei conti reg., Toscana, 25 settembre 2017, n. 220

Ricercatore universitario – Dirigente Azienda Ospedaliera Universitaria – Assenza dal servizio – Rapporto tra giurisdizione penale e contabile – Prescrizione – Danno all’immagine

Data Documento: 2017-09-25
Area: Giurisprudenza
Massima

[X] La giurisdizione penale e quella civile per risarcimento dei danni derivante da reato, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall’altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono il medesimo fatto materiale. Infatti, il processo contabile è incentrato sull’accertamento dei danni erariali, quale conseguenza della violazione degli obblighi di servizio da parte degli agenti pubblici, fra i quali si annoverano quelli in rapporto di servizio con l’amministrazione, mentre il giudizio penale attiene alla violazione dei precetti penali, con la conseguenza che la dichiarazione di prescrizione penale o di non luogo a procedere non fa venir meno la possibilità di una responsabilità contabile. Non sussiste l’inammissibilità dell’azione di responsabilità come conseguenza del fatto che l’amministrazione si sia costituita parte civile nel processo penale. Opera, infatti, il sistema del cd. doppio binario (azione civile e contabile) per il recupero del danno finanziario inferto alla pubblica amministrazione, che permette il promovimento dell’azione giuscontabile anche se ci sia stata costituzione di parte civile in sede penale da parte dell’amministrazione nei confronti dell’autore del danno erariale, trattandosi di mera interferenza tra giudizi e non sussistendo problemi di giurisdizione, ed in ogni caso potendosi in sede di esecuzione di giudicato tener conto dell’eventuale danno già risarcito. Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dalla “verificazione” del fatto dannoso, il quale comprende non solo l’azione illecita, ma anche l’effetto lesivo della stessa, potendo tali due elementi, oltre che coincidere, essere distanziati nel tempo, e nel qual caso rileva la seconda componente (l’effetto lesivo della condotta).  I detti principi generali vengono derogati nell’ipotesi di occultamento doloso del danno, in cui si è in presenza di un impedimento giuridico alla decorrenza del termine prescrizionale, e la decorrenza coincide con la data della “scoperta” del fatto da parte dell’amministrazione. Per tale occultamento doloso è necessaria una concreta attività (es. artifizi e raggiri contabili) volta a rendere non rilevabile il danno prodotto. Prive di fondamento sono le eccezioni che si fondano sostanzialmente sulla non obbligatorietà di un vincolo orario di servizio per la figura del primario ospedaliero. La ratio dell’assenza di un vincolo di orario minimo per i dirigenti di struttura complessa, infatti, non costituisce una sorta di “privilegio” per la citata dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario “minimo” non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa e non può quindi essere invocato a fini valutativi. Ne deriva che l’assenza dal servizio in violazione delle previsioni di legge comporta un danno erariale pari alla retribuzione corrisposta nelle giornate di assenza abusiva, conseguente alla partecipazione a congressi per cui non era stata concessa la autorizzazione e presenza in altre zone e luoghi diversi da quelli in cui il medico avrebbe dovuto svolgere il servizio. Per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, oltre alla condanna per responsabilità amministrativa “ordinaria”, è prevista la tipizzazione e la specificazione di una particolare tipologia di danno all’immagine.