Corte dei conti reg., Sicilia, 11 dicembre 2017, n. 759

Dipendente università assegnato a policlinico – Equiparazione trattamento economico personale in servizio presso i policlinici e personale USL – Conservazione trattamento pensionistico

Data Documento: 2017-12-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Sulla base dell’esegesi degli artt. 203 ss. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 sussiste il diritto del dipendente pubblico alla conservazione del trattamento pensionistico definitivo attribuitogli con provvedimento del 2010 e di cui l’amministrazione INPS ha disposto la riduzione nel 2016. Occorre infatti porre in evidenza che la contestata modifica, adottata dopo 6 anni dall’attribuzione della pensione definitiva, è discesa dalla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, traendo, cioè, origine da un preteso errore di diritto, caso non contemplato dall’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973, che individua le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi.