Sulla base dell’esegesi degli artt. 203 ss. d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 sussiste il diritto del dipendente pubblico alla conservazione del trattamento pensionistico definitivo attribuitogli con provvedimento del 2010 e di cui l’amministrazione INPS ha disposto la riduzione nel 2016. Occorre infatti porre in evidenza che la contestata modifica, adottata dopo 6 anni dall’attribuzione della pensione definitiva, è discesa dalla ritenuta necessità di collocare l’indennità ospedaliera goduta in servizio dal ricorrente in quota B anziché in quota A, traendo, cioè, origine da un preteso errore di diritto, caso non contemplato dall’art. 204 d.P.R. n. 1092/1973, che individua le ipotesi in cui l’amministrazione può revocare o modificare i trattamenti di pensionistici definitivi.
Corte dei conti reg., Sicilia, 11 dicembre 2017, n. 759
Dipendente università assegnato a policlinico – Equiparazione trattamento economico personale in servizio presso i policlinici e personale USL – Conservazione trattamento pensionistico
Data Documento: 2017-12-11
Area:
Giurisprudenza
Massima