L’applicazione dell’art. 155 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, il quale prevede, nell’interesse dell’attore, che qualora sia rilevato un vizio che importi nullità della notificazione deve essere fissata con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovarla, appare ultronea nel caso di specie, avendo la ricorrente già dichiarato di non voler proseguire il giudizio. È, pertanto, più rispondente al principio di economia processuale procedere all’immediata declaratoria di estinzione del processo, potendo prescindersi dalla accettazione espressa della controparte Università, al momento non evocata in giudizio, non avendo la stessa alcun interesse, giuridicamente rilevante, per una eventuale opposizione giacché, con la declaratoria di estinzione, rimane fermo l’impugnato provvedimento di diniego del riscatto dei periodi di studio.
Corte dei Conti reg., Sardegna, 27 novembre 2017, n. 140
Riscatto dei periodi di studio
Data Documento: 2017-11-27
Area:
Giurisprudenza
Massima