Corte dei conti reg., Piemonte, 26 gennaio 2017, n. 11

Pensione di reversibilità per studenti universitari orfani maggiorenni

Data Documento: 2017-01-26
Area: Giurisprudenza
Massima

La sospensione necessaria deve essere limitata ai soli casi di pregiudizialità in senso stretto, ovvero ai soli casi in cui la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca l’indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Ciò in quanto l’attuale sistema normativo è ispirato a criteri di separatezza ed autonomia del processo civile, amministrativo e contabile rispetto a quello penale e, dunque, anche qualora nell’ambito di questi giudizi siano stati dedotti fatti coincidenti con i reati perseguiti in sede penale, al di fuori di ipotesi eccezionali previste espressamente dal legislatore, non può essere precluso al giudice di questi processi di conoscere ed accertare autonomamente gli stessi.In materia di pensione di reversibilità per gli studenti universitari orfani maggiorenni, il combinato disposto degli artt. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e 82 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 comporta che per concedere il beneficio richiesto sia necessaria la condizione dell’iscrizione dell’interessato all’Università per la durata del corso legale degli studi e comunque fino al 26 anno di età. Presupposto di operatività di tale norma, dunque, verosimilmente animata da spirito di sostegno e di incentivazione alla frequenza degli studi superiori, è da ravvisare nella effettiva iscrizione ad un corso di studi presso istituzioni di alta cultura, quali indubbiamente sono le Accademie di belle arti, o le Università secondo quanto può agevolmente desumersi dalla disciplina della legislazione primaria e dai princìpi costituzionali.Il requisito, previsto dalla disciplina normativa per la maturazione del diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’orfano maggiorenne non è costituito dal mero “fatto” di essere uno studente universitario infraventiseienne, ma dall’esserlo nell’ambito del “corso legale” degli studi, circostanza che presuppone l’avvenuta “iscrizione” ed alla cui mancanza non può sopperirsi invocando la semplice qualità di studente “di fatto”. Ciò per essere espressamente richiesto dal legislatore che il percorso formativo intrapreso dal soggetto si svolga secondo le fisiologiche dinamiche della durata legalmente predeterminata. Si tratta, infatti, di un requisito di carattere obiettivo, insuscettibile di contestualizzazione e, di conseguenza, sprovvisto di capacità selettiva differenziata.