Il fatto che il rapporto di lavoro del personale universitario strutturato nell’azienda ospedaliera veda come unico datore di lavoro il policlinico, non muta la constatazione che la comunicazione all’INPS sia stata trasmessa a firma dell’università. Ciò rende evidente che l’INPS, ai sensi dell’art. 8 d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, non avrebbe potuto chiedere la ripetizione dell’indebito all’ente (policlinico) che non ha compilato la comunicazione contenente l’indicazione del trattamento pensionistico.
Corte dei conti reg., Lazio,12 marzo 2018, n. 111
Indennità di equiparazione personale universitario dipendente da policlinico – Recupero somme erroneamente versate in sede di pensionamento – Rivalsa
Data Documento: 2018-03-12
Area:
Giurisprudenza
Massima