La corretta interpretazione dell’art. 4, comma 3, d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 non preclude la nomina, in qualità di esperti, di dirigenti di seconda fascia nelle commissioni esaminatrici dei concorsi a pubblici impieghi, se è comprovata la loro qualificazione nelle materie oggetto del concorso stesso.
La nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici non deve scontare della diffusa esplicitazione delle ragioni e degli elementi sui quali si fonda la qualificazione di “esperto” nelle materie oggetto del concorso di un suo componente, risultando bastevole ai fini della legittimità di essa che la qualificazione sussista in concreto. È adeguato, per l’adempimento dell’obbligo motivazionale, il semplice richiamo alla normativa di riferimento e l’indicazione della qualità del soggetto nominato (nella specie, come “esperto”), con ciò sufficientemente esternandosi le ragioni della scelta, ferma restando la sussistenza in concreto dei requisiti di qualificazione richiesti dall’art. 4, comma 3, d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.
L’articolo 4, comma 1, d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 prevede che “La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell’Organo di governo che indice il concorso”, potendosi ritenere con organo di governo il Ministero competente. A tale conclusione si giunge non solo attraverso una analisi letterale “generica” e “neutra” del testo normativo, secondo il quale “organo di governo” è quello “posto al vertice l’amministrazione”. Ma vi si perviene con esiti ancora più sicuri indagando lo specifico significato che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce al termine “organi di governo”. L’esame delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo esclude, infatti, che con tale termine possa farsi riferimento all’organo dirigenziale.
Il principio di separatezza delle competenze tra organo di indirizzo politico e dirigenti può trovare eccezione proprio per i provvedimenti di nomina e designazione dei componenti commissioni esaminatrici dei concorsi a pubblici impieghi, i quali possono restare a carico degli organi di governo ove a questi attribuiti da specifiche disposizioni.
Non è preclusa dalla normativa recata dal d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 la nomina di ulteriori membri della commissione esaminatrice. L’originaria presenza di esperti nella commissione, infatti, non esclude che sia valutata l’opportunità di nomina di ulteriori soggetti muniti di peculiare e più specifica qualificazione in talune delle materie oggetto di concorso. Va, di poi, osservato che la presenza già nella composizione originaria di soggetti “esperti” non impedisce che possano esserne nominati altri, laddove tali integrazioni rispondano anche alla esigenza di far fronte alla presenza di un numero elevato di candidati.
Non può ritenersi che la nomina di ulteriori “esperti” risulti preclusa dal dall’art. 4, comma 5, d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, considerato che essa si limita a prevedere la possibilità di integrazione con esperti nelle lingue straniere e nell’informatica e non esclude, pertanto, che possa esservi integrazione della originaria composizione con soggetti “esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di concorso”, la quale è categoria che ordinariamente concorre alla composizione della commissione, la cui nomina trova, di conseguenza, legittimazione nella previsione generale del comma 3 della norma.
Il verbale non è atto collegiale, ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale, così che la mancanza di firma da parte di uno dei commissari, ove non sia determinata dalla mancata partecipazione di questi alla seduta, non inficia la validità del verbale ma concreta una mera irregolarità sanabile.
È legittima un’unica verbalizzazione riferita a più sedute, come pure la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute. Ciò che è necessario è che vi sia una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi.
La lex specialis di un concorso può contemplare, per l’accesso alle prove orali, una soglia minima superiore al parametro ordinario di “sufficienza”, cioè il 60%. Tale scelta dell’amministrazione, in quanto discrezionale, non è sindacabile in sede giurisdizionale, non potendosi, tra l’altro, configurare profili di irragionevolezza o illogicità in una determinazione che individui una soglia minima superiore a quella che ordinariamente è considerata la sufficienza, ben potendo il soggetto pubblico richiedere, ai fini dell’utile selezione, un risultato che denoti una preparazione e cognizioni di maggiore spessore.