Nel caso in cui vengano meno uno o più componenti di una commissione di concorso, non deve essere integralmente rifatta l’intera procedura mediante somministrazione di nuove prove ai candidati, mala medesima può essere soddisfatta mediante la nomina di una nuova commissione che proceda alla valutazione delle prove dei concorrenti, provvedendo poi alle conseguenti attività di formazione della graduatoria.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2018, n. 3021
Personale tecnico amministrativo-Progressioni c.d. "verticali"-Sostituzione componenti commissione di concorso
N. 03021/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Caporalini, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della VI Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro
Università Politecnica delle Marche – Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Felici, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Discepolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D’ Oro, 184/190;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA – SEZIONE I, n. 943/2017, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza alle sentenze del T.A.R. Marche n. 539/12 e del Consiglio di Stato n. 5847/17.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona e di [#OMISSIS#] Felici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e udito, per il signor [#OMISSIS#] Felici, l’avvocato Gilda Martire, in sostituzione dell’avvocato [#OMISSIS#] Discepolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno giudizio deriva da un procedimento introdotto dal dott. [#OMISSIS#] Felici al fine di vedere annullata la propria esclusione da una procedura selettiva indetta dall’Università Politecnica delle Marche per attribuire le c.d. “progressioni verticali”, procedura cui era stato invece ammesso l’odierno appellante dott. [#OMISSIS#], superando le relative prove e conseguendo dunque la predetta progressione.
2. Con la sentenza n. 5847/15, questo Consiglio, nel confermare la sentenza del T.A.R. delle Marche n. 539/12, riteneva che il dott. Felici fosse munito del requisito partecipativo richiesto dal bando relativo al procedimento di progressione verticale consistente nel possesso di una determinata anzianità di servizio nella categoria D ovvero nelle ex qualifiche confluite in detta categoria.
3. Con un primo ricorso iscritto al n. 296/16 il dott. Felici adiva il T.A.R. delle Marche al fine di ottenere l’ottemperanza della pronuncia sopra indicata.
4. Il dott. Felici dava atto di aver richiesto, senza esito, di dare esecuzione alla Sentenza sicché si vedeva costretto ad agire nella predetta sede.
5. L’odierno appellante riceveva dunque la nota dell’Università Politecnica delle Marche, con la quale si rappresentava che la sentenza sopra indicata sarebbe stata eseguita mediante rinnovazione delle prove concorsuali e dunque sottoponendo anche esso dott. [#OMISSIS#] ad una nuova prova scritta e ad un colloquio.
6. Con un secondo ricorso iscritto al nr. 381/16 il Felici adiva nuovamente il T.A.R. delle Marche, al fine di sentir affermare che la corretta ottemperanza avrebbe dovuto essere data non già mediante la rinnovazione della procedura di gara, bensì mediante scorrimento di una graduatoria di altra e successiva procedura selettiva cui il Felici aveva partecipato: tale assunto veniva respinto con la sentenza del T.A.R. delle Marche n. 209/17, non impugnata.
6. Ritenendo che la descritta modalità di ottemperanza fosse esorbitante rispetto al contenuto della pronuncia da eseguire, anche il dott. [#OMISSIS#] proponeva ricorso al T.A.R. delle Marche – iscritto al n. 423/16 – instando affinché detto giudice provvedesse in ordine all’ottemperanza, previo annullamento degli impugnati provvedimenti (nota Università Politecnica delle Marche n. 16975 del 12.05.2016, con la quale si ritiene di dover dare esecuzione alla sentenza n. 5947/2015 mediante ripetizione della procedura concorsuale, dunque, sottoponendo alla ripetizione anche i candidati già dichiarati idonei, nota della predetta Università n. 14992 del 26.04.2016, di medesimo tenore e provvedimento o.d. 132 del 15.04.2016 che dispone di provvedere alla rinnovazione delle operazioni e nomina la Commissione), ovvero declaratoria di nullità degli stessi in quanto adottati in errata esecuzione del giudicato.
7. Con sentenza n. 943/17, il T.A.R. delle Marche respingeva il ricorso così motivando: “alla stregua di quanto già affermato da questo Tribunale – e tenuto conto dell’impossibilità di riconvocare l’originaria Commissione giudicatrice, in conseguenza del decesso e della cessazione dal servizio di tre dei quattro componenti – va quindi ritenuta l’infondatezza dell’unico motivo di impugnativa in quanto l’accoglimento del ricorso proposto avverso la mancata ammissione del dottor [#OMISSIS#] alla selezione per progressione verticale impone la riammissione del ricorrente alla procedura selettiva e la ripetizione delle prove da parte di tutti i candidati ammessi. Nel rispetto del principio di par condicio la rinnovazione della selezione indetta dall’Università rappresenta infatti, come rilevato da questo Tribunale, “la corretta modalità per dare esecuzione al giudicato” (sent. n. 209/2017 cit.)”.
8. Avverso tale sentenza interponeva gravame il dott. [#OMISSIS#], formulando un unico motivo di appello.
9. Si costituivano in giudizio l’Università intimata ed il controinteressato dott. Felici, per resistere al gravame.
10. Nell’udienza del 15 maggio 2018, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Con l’unico articolato motivo di gravame, l’appellante deduce che il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato di aver esaminato la questione con la sentenza n. 209/17, dal momento che tale pronuncia si limiterebbe a dichiarare infondata la pretesa del dott. Felici a veder eseguita la sentenza mediante scorrimento di altra graduatoria conseguente a successiva e diversa procedura selettiva. La sentenza n. 209/17 affermerebbe dunque che la procedura vada rinnovata, ma non stabilirebbe secondo quali modalità, mentre in questa sede si discuterebbe delle concrete modalità con cui tale rinnovazione debba essere disposta. Secondo la sentenza impugnata, la procedura sarebbe da rifare integralmente a causa del decesso o della cessazione dal servizio di tre componenti su quattro dell’originaria commissione, sottoponendo a scrutinio non il solo dott. Felici, bensì anche esso dott. [#OMISSIS#] ed anche altra concorrente non evocata nel giudizio di merito. Tale tesi non sarebbe condivisibile, in quanto l’ottemperanza della sentenza non potrebbe avere effetti sull’avvenuta stipula del contratto di lavoro con l’appellante, le cui vicende sarebbero rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ma dovrebbe avvenire secondo quanto prescritto dal bando, senza procedere a sottoporre a nuove prove i candidati già dichiarati idonei. Invero, il problema posto all’attenzione del giudice risiederebbe nel fatto che al dott. Felici non sia stato consentito svolgere le prove concorsuali, per cui l’ottemperanza della sentenza dovrebbe quindi essere data mediante l’espletamento delle prove da parte del dott. Felici e comparazione con i risultati ottenuti 13 anni fa dall’appellante ai fini della formazione della graduatoria. L’argomento del T.A.R., per cui tutti i candidati dovessero essere sottoposti nuovamente alla procedura concorsuale non sarebbe condivisibile, posto che, nel caso in cui vengano meno uno o più componenti di una commissione di concorso, non per questo dovrebbe essere integralmente rifatta l’intera procedura mediante somministrazione di nuove prove ai candidati; la doverosa esecuzione della sentenza potrebbe, infatti, essere soddisfatta mediante la nomina di una nuova commissione che proceda alla valutazione delle prove cui sottoporre il dott. Felici, provvedendo poi alle conseguenti attività di formazione della graduatoria, ciò anche perché, nella specie, non ricorrerebbe l’ipotesi dell’art. 9 del D.P.R. n. 487/1994 che disciplina la diversa ipotesi della sostituzione per impedimento temporaneo. Apparirebbe, quindi, evidente, come l’esecuzione della sentenza debba tendere a salvaguardare gli atti concorsuali già espletati e, dunque, le prove sostenute dall’appellante, tenuto conto del fatto che la sentenza cui deve darsi ottemperanza non è relativa a vizi della procedura e, dunque, questioni attinenti lo svolgimento della stessa, ma alla possibilità negata al dott. Felici di partecipare a tale procedura. In altre parole, nella specie, non sarebbero stati annullati né il bando del concorso, né tantomeno gli atti ed i provvedimenti adottati dalla precedente commissione. Addirittura, in altra occasione, in cui si era discusso dell’annullamento delle operazioni di correzione degli elaborati concorsuali da parte della commissione, questo Consiglio avrebbe ritenuto corretto che si provvedesse alla nomina di una nuova commissione per ricorreggere le prove già espletate, non di certo che si provvedesse a rifare da capo le prove concorsuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1446/2016).
Concludeva, quindi, l’appellante, chiedendo di accertare e dichiarare che, ai fini dell’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Marche n. 539/12, non sarebbe necessaria la riconvocazione dell’appellante, e di dichiarare altresì la nullità degli atti impugnati, in quanto adottati in violazione del giudicato formatosi, per quanto dedotto.
2. Ritiene il Collegio che l’appello sia fondato.
Nella specie, infatti, il giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5847/15, confermativa della sentenza del T.A.R. delle Marche n. 539/12, si è svolto esclusivamente sull’illegittimità dell’esclusione del dott. Felici, senza porre in discussione la graduatoria del concorso.
Pertanto, l’esecuzione del giudicato non può travolgere posizioni consolidate derivanti dalla graduatoria, la quale, appunto, è rimasta inoppugnata.
A ciò si aggiunge che, anche quando si è discusso del provvedimento dell’Università che ha disposto il rinnovo integrale della procedura concorsuale, il contraddittorio non è stato integrato nei confronti dell’altra concorrente, anch’essa già dichiarata idonea, ma non evocata in sede di merito, ragione ulteriore per cui va ritenuto che non sia stata messa e non sia possibile mettere in discussione l’intera procedura concorsuale.
L’unico argomento usata dal primo giudice per argomentare la necessità di una totale ripetizione della procedura concorsuale, poi, è quello della indisponibilità di tre componenti su quattro dell’originaria commissione, ma questo unico argomento è superabile con la disciplina delle sostituzioni, ampiamente richiamata e invocata anche dall’appellante, senza travolgere attività non viziate compiute dalla precedente commissione.
L’esecuzione del giudicato, quindi, non può che riguardare esclusivamente la posizione del dott. Felici, il quale dovrà essere valutato da una nuova commissione e, in caso di esito favorevole, assunto, se del caso, anche in soprannumero fino al verificarsi di una nuova vacanza.
3. Conclusivamente, l’appello va accolto, per cui, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso per ottemperanza in primo grado, con conseguente dichiarazione della nullità dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui dispongono l’integrale rinnovazione della procedura concorsuale, assoggettando a nuova valutazione anche i soggetti già dichiarati idonei dalla precedente commissione e inseriti nella (inoppugnata) graduatoria originaria.
4. In considerazione della particolarità del caso in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti.
5. L’Università Politecnica della Marche – Ancona è tenuta a rifondere all’appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione dei ricorsi in primo grado ed in appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado, dichiarando la nullità dei provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l’integrale rinnovazione della procedura concorsuale anche per i candidati già dichiarati idonei dall’originaria commissione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
L’Università Politecnica delle Marche – Ancona è tenuta a rifondere all’appellante il contributo unificato corrisposto per la proposizione dei ricorsi in primo grado ed in appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Carbone, Presidente
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 21/05/2018