La nomina di una commissione già formata non costituisce violazione del giudicato, in quanto ciò che rileva non è il momento temporale di composizione della commissione ma la circostanza che non vi sia coincidenza soggettiva tra i componenti della commissione che ha posto in essere gli atti ritenuti, con sentenza passata in giudicato, illegittimi e la nuova commissione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2018, n. 1639 [Duplicato]
Abilitazione scientifica nazionale-Nuova rivalutazione-Nomina commissione
Data Documento: 2018-03-14
Area:
Giurisprudenza
Massima