La liquidazione, effettuata dal giudice, dei compensi professionali dovuti agli avvocati e procuratori dello Stato, dev’essere compiuta sulla base della disciplina normativa attinente, in passato, alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali nella materia (anche) amministrativa (v. da ultimo il d. m. 8 aprile 2004, n. 127, applicabile, “ratione temporis”, al momento della statuizione impugnata) e, attualmente, inerente ai parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense, di cui al d. m. 10 marzo 2014, n. 55 (ben altra cosa naturalmente sono i criteri di riparto delle competenze di avvocato, tra gli avvocati e i procuratori dello Stato, su cui v. il t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, la legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modifiche, l’art. 9 del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla legge 10 agosto 2014, n. 114, e altre disposizioni).
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 934
Studenti-Corso di laurea post laurea-Ammissione scuola di specializzazione-Spese processuali giudizio
Data Documento: 2018-02-13
Area:
Giurisprudenza
Massima