Consiglio di Stato, Sez. III, 9 giugno 2016, n. 2458

Riconoscimento titolo dottore medico con specializzazione in odontoiatria rilasciato da università straniera (Romania)

Data Documento: 2016-06-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Il diniego di automatico riconoscimento del titolo professionale è legittimo in quanto ampiamente motivato con riferimento alle criticità del corso di studi seguito dall’appellato (anomala frequenza e mancato sostenimento di esami di rito) che hanno impedito di ritenere adeguato il livello formativo raggiunto alle “condizioni minime di formazione”, di cui all’art. 21 Direttiva 2005/36/Ce, presupposto per il riconoscimento automatico del titolo rilasciato da una università rumena agli iscritti dopo il 1° ottobre 2003.

L’art. 61 della Direttiva 2005/36/Ce, come modificato dalla Direttiva 2013/55/CE, consente allo Stato di applicare la deroga al regime di automatico riconoscimento dei titoli di formazione professionale in odontoiatria conseguiti all’estero, al fine di accertare le conoscenze, competenze e abilità effettivamente acquisite dallo studente italiano all’estero. Tale deroga è stata sostanzialmente autorizzata dalla Commissione europea con la nota del 23 aprile 2015, la quale ha ritenuto che “le autorità italiane potrebbero esaminare in base al regime generale quelle (domande) in merito alle quali nutrono ancora dubbi fondati per quanto concerne la conformità della formazione dei dentisti ai requisiti minimi”.