L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione ex art 395 c.p.c., richiamato dall’art. 106, comma 1, c.p.a., si sostanzia in una falsa percezione della realtà risultante dagli atti di causa, consistente in una svista materiale che abbia indotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente inesistente oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità risulti, al contrario, positivamente accertata. In entrambi i casi, peraltro, ciò vale solo se il fatto erroneo sia stato un elemento decisivo della pronuncia revocanda e sempre che non attenga ad un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, perché in tale caso sussiste, al più un errore di diritto.
Consiglio di Stato, Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 228
Personale azienda ospedaliera universitaria-Indennità di equiparazione ex art. 31 del d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761-Ricostruzione carriera-Motivi di gravame in sede di appello
Data Documento: 2015-01-22
Area:
Giurisprudenza
Massima