Nelle procedure di reclutamento dei professori universitari, la formulazione di giudizi individuali costituisce solo una fase propedeutica alla valutazione finale, affidata al giudizio della commissione (ex multis, v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2007, n. 1063). Il giudizio collegiale, infatti, attraverso l’elaborazione e la discussione collegiale di tutti gli elementi considerati dai singoli commissari, e con la conclusione eventualmente a maggioranza, assorbe e supera le valutazioni prima espresse con i giudizi individuali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5802; Id., 25 settembre 2006, n. 5608; Id., 11 marzo 2008, n. 1023; Cons. giust Amm. Sic., 15 dicembre 2008, n. 1071).
Nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario, non è necessario il puntuale confronto a coppie, funzionale a comparare ciascun candidato singolarmente con tutti gli altri. Infatti, come nell’ordinaria procedura concorsuale, anche in questa valutazione comparativa ciascun candidato va valutato singolarmente, e alle valutazioni sui singoli deve seguire la definizione di ordine di graduatorie, con indicazione del o dei due idonei alla nomina a professore.
Il criterio della “originalità e innovatività della produzione scientifica” è il primo, sia testualmente che in odine di rilievo, tra quelli indicati nell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2004, n. 2364; Id, 29 luglio 2009, n. 4708; Id., Sez. VI, 18 agosto 2010, n. 5885; Id. 24 novembre 2011, n. 6209). Se detto carattere, in concreto, manca nella produzione di un candidato, è legittimo, nel procedere nei lavori della commissione giudicatrice, arrestare la valutazione stessa riguardo all’applicazione degli altri parametri di giudizio.
Cons. Stato, Sez. VI, 10 marzo 2014, n. 1093
Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore di prima fascia-Commissiome esaminatrice-Giudizi
N. 01093/2014REG.PROV.COLL.
N. 08413/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso r.g.n. 8413/2013, proposto da [#OMISSIS#] Bartone, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Aleni, con domicilio eletto presso lo studio legale Bartone, in Roma, via Michelangelo Tilli, 52;
contro
– la Seconda Università degli studi di Napoli (S.U.N.), in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Manacorda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Traina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, via Maresciallo Pilsudski, 118;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3204/2013, resa tra le parti e concernente la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Seconda Università degli studi di Napoli, di [#OMISSIS#] Manacorda e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Visti gli artt. 112, 113 e 114, c.p.a..
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014, il Consigliere di Stato [#OMISSIS#] SCOLA e uditi, per le parti, gli avvocati [#OMISSIS#] Aleni, Bartone, Angelo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Traina.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A) Il professor [#OMISSIS#] Bartone, partecipante alla procedura valutativa indetta dall’Università appellata e costituita (come i controinteressati), con decreto rettorale n. 1749 del 27 giugno 2008, per la copertura di tre posti di professore di seconda fascia, tra i quali uno per il settore scientifico disciplinare Ius/17 (diritto penale), chiedeva la riforma della sentenza n. 1985/2012, con cui la sezione II del T.a.r. di Napoli aveva respinto il ricorso dal medesimo proposto per l’annullamento dell’approvazione degli atti della relativa procedura, in esito alla quale erano stati dichiarati idonei, con decreto del 25 novembre 2010, i candidati [#OMISSIS#] Manacorda, vincitore della selezione, e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e per l’annullamento della dichiarazione d’idoneità di quest’ultimo.
L’appellante [#OMISSIS#] Bartone era stato giudicato non idoneo, insieme ad altri dodici candidati, non avendo riportato alcun giudizio favorevole.
Con il ricorso di primo grado egli contestava unicamente la valutazione d’idoneità del professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
B) Osservava innanzitutto il giudice d’appello che, pur essendo il processo amministrativo orientato alla tutela giurisdizionale di uno specifico interesse del ricorrente ed informato al principio dispositivo (sebbene con metodo acquisitivo), gli effetti dell’annullamento disposto dalla conseguita sentenza di accoglimento non sarebbero stati modulabili dalla volontà dell’interessato, scaturendo dalla natura obiettiva del provvedimento impugnato e dall’ampiezza del vizio riscontrato.
Onde, dato che il ricorrente contestava la valutazione negativa, in ragione della mancata osservanza dei criteri contenuti nel bando, il vizio da lui dedotto non avrebbe potuto che oggettivamente riverberarsi sul complesso dei lavori della commissione concorsuale, riflettendosi la portata di tale vizio su tutta la procedura valutativa, con potenziale effetto demolitorio dell’intera graduatoria dei concorrenti.
Per tale ragione, correttamente il T.a.r. di Napoli aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del professor Manacorda, unico idoneo (e vincitore) oltre al professor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], solo intimato originario.
C) L’appello risultava fondato (v. sentenza ottemperanda di questo Consiglio di Stato) sotto il profilo della non corretta applicazione, da parte della commissione di concorso, dei criteri inerenti all’attività didattica e di organizzazione dei gruppi di ricerca, della produzione scientifica e del coordinamento d’iniziative in campo didattico.
Nel predeterminare i meccanismi di valutazione conformemente a quelli definiti dal d.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, la commissione, nella seduta del 17 aprile 2010, aveva indicato specificamente, tra gli altri, “l’attività didattica svolta in Italia o all’estero”; ma tale criterio non era poi stato correttamente applicato in sede di valutazione dell’interessato [#OMISSIS#] Bartone e del controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
A favore di quest’ultimo, professore associato presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Firenze dal 2005, ricercatore dal 2002, veniva attestata, nella scheda di valutazione allegata al verbale n. 4 del 12 ottobre 2010, sotto il profilo didattico, una “intensa attività, come risulta dai corsi di insegnamento affidatigli (diritto penale e diritto penale avanzato)”.
Nella stessa seduta, e in rapporto al medesimo elemento valutativo, la commissione incaricata, dopo aver evidenziato come l’attuale ricorrente per l’esecuzione del giudicato [#OMISSIS#] Bartone fosse professore associato di diritto penale presso l’Università di Salerno dal 1985, assistente ordinario di diritto penale dal 1974, attivo nella ricerca e nell’attività didattica dal 1972, presso l’ateneo di Napoli, e docente presso la Scuola di specializzazione in diritto e procedura penale di tale Università, nonché titolare del corso di diritto penale presso l’Università di Salerno dal 2004, non aveva se non genericamente apprezzato l’attività didattica documentata nel suo curriculum vitae.
D) Già queste prime considerazioni evidenziavano – pur dovendosi escludere, come ritenuto dal primo giudice, il confronto a coppie postulato dal prof. Bartone – la non adeguata motivazione in merito al peso attribuito ai due candidati considerati, lasciando sostanzialmente immotivata la svalutazione dell’indubbiamente maggiore esperienza didattica dell’appellante soccombente in prima istanza e attuale ricorrente in ottemperanza.
Analogo vizio si riscontrava nell’apprezzamento della produzione scientifica, per la quale la commissione giudicante aveva esaminato i lavori principali del ricorrente, senza giungere ad un giudizio complessivo circa la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e (della) loro diffusione all’interno della comunità scientifica”: elemento anch’esso indicato tra i criteri di valutazione, al contrario di quanto avvenuto per il prof. [#OMISSIS#] che, pur avendo presentato una produzione scientifica meno numerosa, si era visto valutare l’attività scientifica (e didattica) come “espressiva di notevoli capacità di approfondimento sul piano sistematico e politico-criminale, unite ad una spiccata originalità di pensiero, in numerosi ed importanti campi della disciplina”.
E) Come rilevato dal Tribunale amministrativo territoriale, la valutazione delle pubblicazioni non deve procedere dal mero dato quantitativo delle stesse; d’altra parte, il vizio riscontrato nella procedura in esame concerneva non il merito del giudizio (affidato all’apprezzamento tecnico-discrezionale della citata commissione), ma la radicale carenza dell’applicazione del criterio relativo alla produzione scientifica, pur formalmente enucleato quale elemento essenziale dello stesso.
Anche il criterio attinente all’“organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca” non era stato congruamente applicato, essendosi la commissione limitata ad attestare che il prof. Bartone “ha partecipato ad importanti convegni, organizzandone anche taluni” e che il prof. [#OMISSIS#] “ha partecipato a importanti progetti di ricerca e a numerosi convegni”, senza che la diversa attività (l’una anche organizzativa, l’altra di mera partecipazione, quindi neppure valutabile alla luce del criterio descritto) fosse stata poi correlativamente e proporzionalmente differenziata anche nel giudizio finale, come sarebbe stato in ogni caso doveroso per giungere al livello di un’idonea motivazione.
Il criterio relativo al “coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico”, infine, non era stato neppure preso in considerazione della commissione concorsuale, neppure per rilevarne la mancanza d’indici.
F) Questa evidente svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione, pur preventivamente dichiarati, non trovava giustificazione nella loro graduazione, in forza della prevalenza, ritenuta dal primo giudice, dell’elemento della “originalità e innovatività della produzione scientifica”, la cui mancanza avrebbe legittimato l’incompleta valutazione dell’attività dell’interessato [#OMISSIS#] Bartone: considerazione che non avrebbe dovuto indurre alla conseguenza ritenuta dal Tribunale amministrativo, dato che nessuno dei giudizi relativi all’attuale ricorrente in ottemperanza si esprimeva in termini tali da costituire un ostacolo all’ulteriore sua valutazione (anzi, i suoi lavori venivano giudicati come incentrati sulle prospettive di riforma del sistema penale e vòlti a temi di attualità, anche nella dimensione sovranazionale, in particolare europea, mentre la sua attività veniva intesa come segno di attenzione a problematiche attuali, complesse e di rilevante interesse).
In tale ottica che, non esprimendo un giudizio negativo circa l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica del prof. Bartone, non configurava chiaramente come sussistente la condizione ostativa rilevata dal Tribunale amministrativo, la mancata completa valutazione dell’appellante vittorioso risultava integrare un motivo d’illegittimità, sotto i profili considerati, del giudizio della commissione impugnato in primo grado.
G) L’appello appariva conclusivamente fondato e veniva accolto, con riforma dell’impugnata sentenza, accoglimento del ricorso di prima istanza, annullamento degli atti ivi gravati ed oneri processuali compensati per il doppio grado di giudizio.
Dopo apposito atto di diffida e messa in mora dell’Università, affinché desse piena esecuzione a detta sentenza (poi anche corretta per un errore materiale, con ordinanza n. 4298/2013 di questa Sezione VI), il prof. Bartone incardinava il presente ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato sopra citata.
DIRITTO
I) Il prof. [#OMISSIS#] Bartone aveva appreso che il Rettore [#OMISSIS#] Rossi, con proprio decreto in data 28 ottobre 2013 n. 985, aveva illegittimamente affidato la rinnovata valutazione comparativa agli stessi componenti l’originaria commissione giudicatrice (uno dei quali in pensione da tempo), autrice di tutto quanto poi annullato da questo Consiglio di Stato con la sentenza citata nella narrativa in fatto, e delimitato altrettanto illegittimamente la rinnovazione degli atti procedimentali de quibus alla sola valutazione dei titoli e della produzione scientifica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Bartone, ancora una volta in palese contrasto con quanto emergente dalla pronuncia ottemperanda: donde un atto di ricusazione da parte del prof. Bartone (già sessantaseienne) nei confronti di tutti i docenti rinominati e diffidati (come il rettore) a non porre in essere alcun adempimento concernente la discussa procedura di rinnovazione valutativa, in attesa della nomina di un apposito commissario ad acta per gli adempimenti connessi alla richiesta esecuzione di giudicato (nel frattempo notificando un atto di citazione – ai docenti considerati come tenuti al risarcimento dei danni da lui sofferti – dinanzi al competenteTribunale civile di Napoli).
II) Si costituiva in giudizio il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che resisteva al presente ricorso per l’ottemperanza e, con apposita memoria illustrativa, eccepiva di non essere controinteressato al secondo motivo dello stesso ma solo al primo, circa il quale osservava come i pretesi ma insussistenti vizi della composizione della commissione giudicatrice reincaricata non potessero provocare alcuna immediata lesione alla situazione giuridica del prof. Bartone, quanto meno fino ad un’eventuale conclusione sfavorevole dell’avviata procedura esecutiva (cfr. C.S., sezione V, sent. n. 1589/1999), dovendosi solo rimediare (nella ravvisata regolarità del bando di concorso e della nomina dell’originaria commissione, con esclusione pertanto di ogni – nella specie illegittima: arg. ex art. 84, comma 12, d.lgs. n. 163/2006 – rinnovazione quanto alla sua composizione fisica: cfr. C.S., sezione VI, sent. n. 1442/2008, sent. n. 3896/2011, sent. n. 396/2012 e sent. n. 4858/2012) al riscontrato vizio di motivazione nell’operato dell’originaria commissione concernente la valutazione dei titoli scientifici e didattici dei due condidati prof. Bartone e prof. [#OMISSIS#], a nulla rilevando la pendente e forse strumentale (in una prospettiva anche ricusatoria) lite risarcitoria incardinata in sede civile dall’attuale ricorrente in ottemperanza.
III) Pure il prof. [#OMISSIS#] Manacorda (i cui atti valutativi, peraltro, nessuno aveva mai impugnato: donde l’assenza di alcun suo comportamento difensivo, pur avendo il T.a.r. disposto l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti) si costituiva in giudizio e resisteva al presente gravame esecutivo con apposito controricorso (argomentato, come posto in luce in una riepilogativa memoria di replica del prof. [#OMISSIS#] Bartone, come il ricorso per asserito eccesso di potere giurisdizionale – in ipotesi commesso dal Consiglio di Stato – proposto alle Sezioni unite civili della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., ed art. 362, c.p.c.), eccependo di essere del tutto estraneo alla problematica qui azionata dal medesimo prof. Bartone (in rapporto alla propria eccellente produzione scientifica: v. il giudizio del settembre 2013 dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario) nei confronti del solo prof. [#OMISSIS#], esclusa ogni ipotizzabile domanda di annullamento dell’intera procedura selettiva, sia in prima istanza (salva l’integrazione del contraddittorio disposta dal primo giudice nei confronti dell’espressamente riconosciuto come primo classificato prof. [#OMISSIS#] Manacorda – mediante un semplice obiter dictum – per ragioni di mera opportunità processuale) che in appello, in base alle statuizioni del giudice di secondo grado (tesi non condivise dall’interessato qui ricorrente per l’esecuzione).
IV) Il ricorso in ottemperanza di cui sopra è fondato e va accolto, dovendosi condividere le argomentazioni difensive dell’interessato prof. [#OMISSIS#] Bartone, per le ragioni già correttamente esposte da questo Consiglio di Stato nella decisione ottemperanda (ed evidenziante l’esigenza di un integrale rinnovo delle operazioni concorsuali, fatta salva la consolidata situazione del vincitore prof. [#OMISSIS#] Manacorda) e testualmente richiamate nella pregressa narrativa.
Infatti – e senza che ciò possa suonare come carente fiducia nei componenti la commissione reincaricata – costituisce un dato acquisito quello per cui nulla vieta di affidare l’incarico ad una rinnovata commissione (tanto più in un caso come quello in esame, in cui uno dei componenti originari risulta da tempo collocato a riposo, con conseguente difficoltà di ricomporre l’identico originario apparato e fermo restando che il sopraggiungere di un solo nuovo membro, ignaro di ogni attività pregressa, difficilmente potrebbe rendere adeguatamente efficiente l’operato dell’intero organo).
Al che deve solo aggiungersi come costituisca prassi invalsa (in casi del genere) quella di nominare un apposito commissario ad acta (che questo Consiglio di Stato si riserva di nominare – a richiesta dell’interessato prof. [#OMISSIS#] Bartone – ove ciò risulti necessario), completamente estraneo all’apparato coinvolto, in tal modo comprovandosi ad abundantiam la sicura legittimità (dato che il più comprende il meno) della nomina di una nuova commissione (appartenente all’Ateneo), di sicuro garantista quanto meno come quella precedentemente nominata per l’incombente in questione.
V) Conclusivamente, il Rettore della Seconda Università degli studi di Napoli provvederà – entro trenta giorni decorrenti dall’avvenuta notificazione o comunicazione della presente sentenza in forma semplificata – a nominare una commissione giudicante completamente rinnovata, che darà tempestiva e completa esecuzione alla ottemperanda pronuncia di questo Consiglio di Stato (nel più completo rispetto dei princìpi di diritto qui enunciati), entro trenta giorni decorrenti dall’intervenuta nomina dei relativi componenti, che ne riceveranno personale comunicazione dai competenti Uffici universitari entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo provvedimento rettorale.
Trascorsi infruttuosamente i termini appena precisati, su eventuale richiesta dell’interessato prof. [#OMISSIS#] Bartone, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta esterno, che provvederà in via sostitutiva e dietro compenso da fissarsi con separato provvedimento, previa sua relazione illustrante gli adempimenti eventualmente posti in essere dal medesimo.
Oneri processuali compensati per giusti motivi tra tutte le parti costituite, alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, accoglie il ricorso in ottemperanza r.g.n. 8413/2013 e dispone gli incombenti di cui in motivazione, con oneri processuali interamente compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2014 con l’intervento dei giudici:
[#OMISSIS#] Scola, Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Mosca, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)