A. TROJSI, La Corte di giustizia UE si pronuncia a favore della comparabilità tra ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato delle università (nota a C. giust. 15 dicembre 2022, cause riunite C- 40/20 e C-173/20)

Data Documento: 2023-06-08
Autori: Anna Trojsi
Autorità Emanante: Diritto delle relazioni industriali, 2023, n. 2, pp. 560-573.
Area: Dottrina
Abstract

Il contributo costituisce il commento ad una pronuncia,  emessa a seguito di rinvio pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia (C. giust. 15 dicembre 2022, cause riunite C-40/20 e C-173/20, AQ e a. c. Presidenza del Consiglio dei ministri e a.), che ha in tale sede diposto che la clausola 4, punto 1, dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale secondo la quale i ricercatori, che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato, hanno la possibilità, qualora abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, di essere sottoposti ad un’apposita procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, mentre tale possibilità è negata ai ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo determinato, anche qualora essi abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, nel caso in cui questi ultimi svolgano le stesse attività professionali e forniscano agli studenti gli stessi servizi di didattica dei ricercatori che hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato.

(Abstract a cura dell’Osservatorio)

Sommario

Sommario: 1. Il decisum. – 1.1. La dichiarazione di contrasto della normativa italiana, sulla chiamata interna dei ricercatori universitari, col diritto dell’Unione europea. – 2. L’impatto della sentenza sull’ordinamento nazionale. – 3. Considerazioni sulle dicotomie del regime giuridico tra i ricercatori a tempo indeterminato ad esaurimento ed i ricercatori a [#OMISSIS#]. – 3.1. Oggetto e contenuti della rispettiva attività lavorativa, in specie didattica e scientifica. – 4. Sull’estensibilità alla disciplina legislativa, novellata nel 2022.