Tar Lazio, Roma, Sez. III, 30 maggio 2022, n. 6953

Art. 24, comma 6 legge n. 240/2010 - Ricercatori a tempo indeterminato - Tecnico laureato

Data Documento: 2022-06-03
Autorità Emanante: Tar Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’evocato comma 6 dell’articolo 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare, prevede che “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 2 … la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 …”.

La norma, dunque, individua in termini espliciti le categorie di soggetti interessati ai fini del previsto meccanismo di chiamata, indicando i “ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università medesima”.

La pretesa assimilazione sul piano sostanziale delle figure professionali del “tecnico laureato” (ora riconducibile nell’ambito del “personale” denominato come “tecnico-amministrativo”) in servizio a tempo indeterminato presso gli Atenei, alla quale appartiene il ricorrente medesimo, rispetto alla evocata figura dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, non trova alcun fondamento nel dato positivo, alla cui stregua non è possibile sostenere l’asserita equivalenza delle mansioni proprie.

In base al quadro normativo di riferimento, infatti, le mansioni proprie dei ricercatori universitari – come desumibili dalla definizione del relativo stato giuridico operata in via legislativa – consistono nello svolgimento di “attività di ricerca e di aggiornamento scientifico”, nonché dei connessi “compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato” e “l’attività di verifica dell’apprendimento” (cfr. articolo 6, comma 3, L. n. 240/2010).

Viceversa, le mansioni attribuite ai tecnici laureati – oggi appartenenti alla corrispondente categoria del personale tecnico-amministrativo in servizio presso gli Atenei – appaiono riconducibili alle attività volte a coadiuvare il personale docente “per il funzionamento di laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e … dei dipartimenti”, nonché a quelle di “direzione dell’attività del personale tecnico assegnato al laboratorio”, come desumibile dall’indicazione dei compiti spettanti a tale figura professionale alla luce dell’articolo 35 del d.P.R. n. 382/1980.

Dallo statuto giuridico delle figure professionali in considerazione, come disegnato dal quadro normativo di riferimento, emerge dunque la diversità delle funzioni e dei compiti rispettivamente assegnati, con la conseguenza che non può ravvisarsi nel dato positivo alcun elemento per sostenere la pretesa assimilazione sul piano sostanziale del personale tecnico-amministrativo in servizio presso le Università con la figura dei ricercatori universitari.

Alla diversità dello statuto professionale inerente alle mansioni riconosciute per le rispettive figure si aggiunge, inoltre, il differente trattamento giuridico previsto quanto alla natura del regime applicabile.