Tar Lazio, Roma, Sez. III, 20 maggio 2022, n. 6578

Iscrizione a corso di laurea ad accesso programmato - Autonomia universitaria - termini decadenziali - principi di ragionevolezza e proporzionalità

Data Documento: 2022-05-21
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’autonomia universitaria non può condurre all’introduzione di previsioni decadenziali non improntate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità atteso che le predette misure incidono sul diritto costituzionalmente garantito allo studio e che non sono controbilanciate dal perseguimento di un interesse pubblico (cfr. in tal senso, anche: T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 17-03-2021, n. 391).

Contenuto sentenza
  1. 06578/2022 REG.PROV.COLL.
  2. 11257/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11257 del 2021, proposto da
Chiara Ceccani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosy [#OMISSIS#] Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#], n. 3;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 25 giugno 2021, prot. n. 730, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022» [#OMISSIS#] parte in cui all’Allegato n. 2 dispone che “i candidati PRENOTATI possono provvedere all’immatricolazione presso gli atenei secondo le procedure amministrative proprie di ciascuna sede universitaria” senza dettare regole omogenee su tutto il territorio nazionale;

– della graduatoria di Medicina e Odontoiatria, ove parte ricorrente, collocata in posizione n. 14.032, risulta oggi [#OMISSIS#] status di “rinuncia per mancata dichiarazione”;

– del Bando di concorso dell’Università di Catanzaro, approvato con decreto n. 838 del 29 giugno 2021, [#OMISSIS#] parte in cui prevede che: “La procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che [#OMISSIS#] fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733” e che “La consegna di tutta la documentazione deve essere effettuata presso gli sportelli della segreteria studenti di interesse […]. Si rammenta che non possono essere accettate domande di immatricolazione spedite per posta o per altro mezzo”;

– delle note tecniche per l’immatricolazione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università in epigrafe;

e per l’accertamento

– del diritto di parte ricorrente ad immatricolarsi regolarmente presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro per l’a.a. 2021/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 [#OMISSIS#] 2022 il dott. [#OMISSIS#] Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La ricorrente partecipava alla prova di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2021/2022, ottenendo un punteggio pari a 36,50 grazie al quale risultava idonea alla frequentazione del corso;
  2. Accedendo all’interno della propria area riservata del portale Universitaly, constatava l’acquisizione dello status di “prenotata” presso la facoltà di Medicina dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;
  3. Nel rispetto del [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] pari a 4 giorni previsti dal bando provvedeva ad immatricolarsi seguendo la procedura online all’uopo prevista prevista sia dal D.M. n. 730/2021 che dal Bando di concorso indetto dall’Università resistente;
  4. A seguito della procedura di immatricolazione effettuata dalla ricorrente, l’Ateneo attribuiva alla ricorrente il proprio numero di matricola, consentendole di iniziare a frequentare le lezioni del primo anno, inizialmente (causa Covid-19) in modalità telematica;
  5. In data 28 ottobre 2021, solo dopo essersi recata presso la sede dell’Università al fine di cercare un alloggio che le avrebbe consentito di seguire le lezioni in presenza, è stata informata dall’Ateneo resistente del fatto che, in base a quanto previsto dal bando di concorso, per perfezionare l’immatricolazione, oltre che seguire la procedura online, avrebbe dovuto -sempre entro i 4 giorni- consegnare anche il materiale cartaceo presso gli uffici di Ateneo;
  6. Pertanto, la ricorrente apprendeva che la mancata consegna dei documenti cartacei aveva determinato l’esclusione definitiva della stessa dalla graduatoria nazionale e l’acquisizione dello status di rinunciataria “per mancata dichiarazione”.
  7. Avverso tale determinazione dell’Ateneo insorgeva la ricorrente la quale sottolineava che il Bando di ammissione a.a. 2021/2022 indetto dall’Università resistente, non indicava alcun [#OMISSIS#] perentorio entro il quale consegnare la documentazione cartacea, limitandosi lo stesso a disporre che “la procedura di immatricolazione online si conclude con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione, che [#OMISSIS#] fatti pervenire, insieme ai documenti necessari e di seguito elencati, alla segreteria studenti del corso di laurea di interesse nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel D.M. 26 giugno 2021 n. 733”. Tale Decreto, però, non prevedeva alcun [#OMISSIS#] perentorio per la consegna cartacea dei documenti e tale incongruenza ingenerava dunque [#OMISSIS#] ricorrente la convinzione che la stessa potesse essere consegnata in un momento successivo, essendo la documentazione telematica già in possesso dell’Università di Catanzaro;
  8. Impugnava pertanto la ricorrente il Bando di concorso nonché la graduatoria in cui risultata rinunciataria deducendo eccesso di potere violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, arbitrarietà e irrazionalità manifesta dell’azione amministrativa, ingiustizia manifesta; violazione degli art. 3, 34, 95 e 97 della Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento, nonchè difetto dei presupposti;
  9. Sottolineava la ricorrente che l’Università degli Studi di Catanzaro aveva innanzitutto errato nel fare riferimento ai termini previsti dal D.M. n. 733/2021 perché lo stesso non riguardava le modalità di immatricolazione previste dal Ministero per l’accesso al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, ma la definizione dei posti destinati ai candidati extracomunitari e che tale erronea indicazione aveva fuorviato la ricorrente, soprattutto in ragione del fatto che numerosi altri Atenei, per la medesima procedura, non avevano previsto tale aggravio burocratico;

Infatti l’Ateneo in parola aveva stabilito l’onere di effettuare, nell’arco dei 4 giorni previsti dal D.M., non soltanto la procedura di immatricolazione online e il pagamento della tassa universitaria, ma anche la materiale consegna, in formato cartaceo, allo sportello della segreteria studenti di tutta la documentazione già inviata telematicamente a pena di decadenza dalla graduatoria;

Si duole parte ricorrente di tale gravosa modalità che imponeva un recapito “a mani” di documentazione già in possesso, telematicamente, dell’Università, evidenziando come tale richiesta si rivelasse inutile, irragionevole e sproporzionata.

Ulteriormente esponeva che, vista la necessità propria dell’Università di Catanzaro di trovarsi in possesso di siffatti documenti cartacei in così poco tempo e, trattandosi di una previsione del tutto peculiare rispetto alle modalità standard di immatricolazione previste su tutto il territorio nazionale, questa avrebbe dovuto invitare e sollecitare parte ricorrente a regolarizzare la propria posizione, peraltro assolutamente pacifica, fornendo specifiche istruzioni sul punto;

  1. In conclusione, censurava il modus procedendi dell’Ateneo che si sarebbe posto in contrasto con il principio di meritocrazia, stante che a fronte della pretesa acquisizione della documentazione cartacea da parte dell’Ateneo avrebbe pregiudicato la possibilità della ricorrente di immatricolarsi al corso di studi a seguito dell’esito positivo della selezione;
  2. Con decreto monocratico n° 6328 del 12.11.2021 veniva accolta la misura cautelare invocata e disposta l’immatricolazione con riserva della ricorrente;
  3. All’esito della [#OMISSIS#] di consiglio del 15.12.2021, tale misura veniva confermata con l’ordinanza cautelare n° 7367 del 17.12.2021 con la quale veniva, altresì, disposta l’integrazione del contraddittorio;
  4. Esperito l’incombente, in vista della trattazione del merito del giudizio, parte ricorrente produceva apposita memoria con la quale, oltre ad insistere per l’accoglimento del ricorso, instava per la declaratoria di consolidamento della posizione dell’esponente;
  5. All’udienza di merito del 18 [#OMISSIS#] 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno prendere posizione sulla prospettata possibilità avanzata da parte ricorrente di dare applicazione al principio del c.d. assorbimento di cui all’ articolo 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare dalla ricorrente.

1.1. L’assunto non è meritevole di apprezzamento.

Osserva il Collegio come, dall’ammissione con riserva non possa derivare il consolidamento della posizione dell’odierna ricorrente, in quanto “il processo cautelare costituisce fase autonoma e distinta nell’ambito del giudizio di impugnazione, non in grado di consumare il rapporto processuale principale e senza, quindi, che l’eventuale sospensiva del provvedimento impugnato –destinata ad avere efficacia solo fino alla decisione di merito, al fine di evitare effetti negativi irreversibili prima di tale decisione– possa determinare cessazione della materia del contendere o improcedibilità dell’impugnativa (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 7864, 21 novembre 2006, n. 6807, 19 [#OMISSIS#] 2010, n. 3165; Cons. Stato, sez. III, 13 [#OMISSIS#] 2011, n. 2907, 25 marzo 2013, n. 1660, 6 giugno 2013, n. 5671; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2016, n. 12)”.

Il carattere “interinale della pronuncia cautelare esclude la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poichè la cessazione degli effetti della sospensione, disposta dal [#OMISSIS#] amministrativo in via di urgenza, porterebbe inevitabilmente al ripristino dell’atto lesivo, ove non definitivamente annullato con pronuncia di merito.

Non a [#OMISSIS#], d’altra parte, una significativa deroga ai principi ricordati è stata resa possibile solo con disposizione legislativa, da considerare per ciò stesso [#OMISSIS#] eccezionale e di stretta interpretazione, ovvero con l’art. 4, comma 2 bis, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168, riferita [#OMISSIS#] esami di abilitazione per avvocato e, in più occasioni, dichiarata inapplicabile ai concorsi pubblici a numero chiuso o alle valutazioni scolastiche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7002, 8 luglio 2011, n. 41100, 11 gennaio 2012, n. 106, 21 [#OMISSIS#] 2013, n. 2727, 10 aprile 2014, n. 1722, nonché n. 12 del 2016 e da [#OMISSIS#] Consiglio di Stato VI n° 4811 del 23 giugno 2021; Consiglio di Stato VII, 27 aprile 2022, n° 3357).

  1. Nel merito il ricorso è fondato.

2.1. Appare, infatti, contrastante con i doveri di leale collaborazione che devono improntare tutti gli ambiti dell’agire amministrativo, il contegno tenuto dall’Ateneo che, pur avendo acquisito tramite l’inoltro per via telematica la documentazione afferente all’immatricolazione della ricorrente, ha -allo spirare dello stringente [#OMISSIS#] di quattro giorni- dichiarato rinunciataria la stessa per l’omessa presentazione della documentazione cartacea brevi manu presso la segreteria dell’Ateneo.

Infatti, come già osservato con l’Ordinanza resa in fase cautelare, se è vero che il Decreto Ministeriale 730/2021 attribuisce a ogni Ateneo la facoltà di fissare in autonomia le modalità di perfezionamento della procedura di iscrizione, questa tuttavia non può non armonizzarsi con i generali principi di proporzionalità e ragionevolezza degli incombenti burocratici imposti ai soggetti che, avendo superato il test di ammissione, aspirano all’immatricolazione presso l’istituto universitario.

In particolare, l’Ateneo resistente ha previsto che il perfezionato dell’iter di immatricolazione per via telematica, con correlata acquisizione del numero di matricola assegnato dalla medesima Università, non determinasse il completamento della procedura d’iscrizione; infatti, veniva altresì richiesto che la procedura di immatricolazione online si concludesse con la stampa della domanda e il pagamento della tassa di immatricolazione e che tali documenti fossero fatti pervenire, insieme ai restanti documenti necessari, alla segreteria studenti entro il [#OMISSIS#] di quattro giorni;

2.2. Orbene, in disparte del refuso contenuto nel bando di concorso che faceva riferimento al DM 733/2021 e non a quello n° 730/2021, ciò che è richiesto [#OMISSIS#] Atenei, in un contesto in cui il legislatore ha optato per una precisa scelta di campo nel prevedere una graduatoria nazionale, con possibile immatricolazione in ogni sede universitaria degli studenti residenti in tutta Italia, è quello di non introdurre ingiustificati aggravi procedurali.

Se, in linea di principio, il sempre più intenso sviluppo dei canali telematici, avrebbe potuto suggerire delle modalità meno “tradizionali” per la trasmissione della documentazione richiesta, in ogni [#OMISSIS#] appare sicuramente sproporzionata la conseguenza scaturita dal ritardo [#OMISSIS#] consegna materiale della documentazione alla segreteria dell’Ateneo da parte della ricorrente, ove si consideri che la stessa documentazione era, comunque, già in possesso della struttura per via del perfezionamento telematico dell’iscrizione dalla quale, infatti, era derivata l’assegnazione del numero di matricola e l’abilitazione alla frequentazione dei corsi, seppure in modalità telematica per via del noto stato emergenziale.

2.3. Ulteriormente, non poteva non ritenersi tenuto l’Ateneo ad avviare una interlocuzione con la ricorrente una volta constatato che alla procedura di immatricolazione telematica non aveva fatto seguito la trasmissione cartacea.

I fondamentali canoni di leale collaborazione impongono infatti che, a fronte del documentato intendimento volto a dar corso all’iscrizione (intendimento reso palese dalla predetta iscrizione on line), questo non poteva ritenersi subitaneamente sconfessato dal mero ritardo nel perfezionamento della consegna documentale cartacea senza una previa doverosa presa di contatto con l’interessata.

In sostanza, stante che la ricorrente aveva superato il test di ammissione e aveva perfezionato l’immatricolazione on line, un intervento di soccorso istruttorio si configurava come doveroso, non rivelandosi esso nè incombente gravoso per l’Ateneo, nè attività confliggente con il principio di par condicio.

2.4. D’altro canto, la giurisprudenza ha precisato che l’autonomia universitaria non può condurre all’introduzione di previsioni decadenziali non improntate a criteri di ragionevolezza e proporzionalità atteso che le predette misure incidono sul diritto costituzionalmente garantito allo studio e che non sono controbilanciate dal perseguimento di un interesse pubblico (cfr T.A.R. Toscana [#OMISSIS#] Sez. I, Sent., 17-03-2021, n. 391).

  1. Conclusivamente il ricorso è fondato, rivelandosi illegittimo l’operato dell’Ateneo che, nel prendere atto del mancato tempestivo perfezionamento dell’immatricolazione -già intervenuta con modalità telematica- tramite deposito della pertinente documentazione presso la segreteria dell’Ateneo, ha simultaneamente e senza alcuna previa interlocuzione con la ricorrente dichiarato la stessa decaduta dall’iscrizione.

Per l’effetto va disposta l’iscrizione della ricorrente per l’anno accademico 2021-2022 presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, con correlato scioglimento della riserva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio, con distrazione a favore del legale antistatario, che vengono liquidate in euro 2.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 [#OMISSIS#] 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] Montixi, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Montixi [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
 

IL SEGRETARIO