TAR Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2022, n. 3401

Giudizio di non ammissione al terzo anno del corso di dottorato

Data Documento: 2022-04-06
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Non può considerarsi illegittimo il giudizio di non ammissione al terzo anno del corso di dottorato, fondato sulle carenze in termini di originalità, rigore metodologico ed anche errori concettuali. Trattasi di giudizi caratterizzati dal consueto ordinario delta di discrezionalità tecnica che caratterizza come d’ordinario qualsivoglia giudizio afferente ad una procedura valutativa e concorsuale di un candidato.

La valutazione collegiale non può essere infirmata o contrastata adducendo eventuali giudizi da essa difformi espressi individualmente – e antecedentemente – dai singoli docenti, poiché rileva unicamente il giudizio collegiale, espresso in occasione della valutazione finale, rispetto a cui può essere contestata unicamente la rispondenza ai consueti canoni della adeguatezza motivazionale, e dell’assenza di vizi logici, irragionevolezza, travisamento, errore dei presupposti.

La non genuinità delle pubblicazioni presentante dal candidato come munite del codice ISNN costituisce ragionevolmente una mancanza di particolare gravità, confliggente con i canoni deontologici minimi che un aspirante ricercatore deve osservare.

 

Contenuto sentenza

N. 04582/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07155/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7155 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via N. Porpora n. 12;

contro

– Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio di non abilitazione a professore universitario ordinario espresso in data 05.04.2018 dalla competente Commissione per il settore concorsuale 01/A5- Analisi numerica, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con D.D. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 1532/2016;

– d’ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario ordinario per il settore concorsuale 01/A5- Analisi numerica, indetta con D.D. del MIUR n. 1532/2016.

Il giudizio conclusivo in contestazione, rassegnato dalla Commissione a maggioranza di 3/5, è stato negativamente espresso sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni presentate dalla ricorrente, fondata sulla seguente motivazione: “L’attività di ricerca si focalizza soprattutto sullo studio dell’inversione numerica della trasformata di Laplace e nelle applicazioni all’imaging biomedico e, più recentemente, si rivolge a problematiche di assimilazione di dati e calcolo scientifico, coerenti con l’analisi numerica e/o [#OMISSIS#] aspetti interdisciplinari ad essa collegati. La produzione scientifica risulta continua sotto il profilo temporale. Tuttavia sia la visibilità internazionale sia il contenuto innovativo della produzione scientifica, seppur migliorati nell'[#OMISSIS#] anno, sono limitati ed ancora inadeguati al ruolo. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata la Commissione a maggioranza di 3/5 ritiene che la stessa non presenti complessivamente titoli e pubblicazioni tali da conferirle una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale”.

Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato il seguente motivo di diritto: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3°, lettera a) l. 240/2010 dell’art. 8, comma 6 Dpr 04.04.2016 n° 95 e degli artt. 3 e 4 Dm Istruzione Università e Ricerca 07.06.2016 n° 120 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e travisamento”.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di stile.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

L’unico motivo di gravame – con cui la ricorrente contesta la mancanza, nell’atto impugnato, di “una motivazione analitica, e comunque una motivazione che [dia] contezza delle ragioni che conducono al giudizio negativo, non con formule stereotipe o apodittiche, bensì con puntuali riferimenti ai lavori scientifici, [#OMISSIS#] apporti che essi hanno fornito, ai pregi o difetti scientifici che presentano” – è fondato.

E’ utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 (a mente del quale “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia [#OMISSIS#] articoli 4 e 5”), sebbene non pretenda una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione -, tuttavia richiede necessariamente che la Commissione esamini il contenuto delle pubblicazioni ed esponga le relative valutazioni, in modo che risulti evidente il percorso motivazionale seguito, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali formulati dai singoli Commissari.

Nel [#OMISSIS#] di specie, la Commissione dopo aver dato conto del fatto che “le 15 pubblicazioni presentate sono pubblicate su riviste di rilievo internazionale che utilizzano procedure trasparenti di valutazione, in larga parte di buon impatto nel settore” giunge alla conclusione relativa all’assenza di visibilità sul panorama internazionale senza, tuttavia, motivare in alcun modo al riguardo ed in totale assenza di specifici richiami alle pubblicazioni presentate dalla ricorrente.

La medesima carenza si riscontra nei giudizi individuali di segno negativo. In particolare:

il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha affermato che “la collocazione editoriale è su riviste di buon livello internazionale e pertinenti per l’analisi numerica … ma la visibilità internazionale della candidata, leggermente migliorata nell'[#OMISSIS#] anno, è ancora piuttosto scarsa”;

il prof. [#OMISSIS#] Formaggia ha sostenuto che “La candidata ha presentato 15 articoli tutti pubblicati in riviste di rilievo internazionale che utilizzano procedure trasparenti di valutazione, alcune di prestigio nel settore … ma ritengo che la visibilità internazionale della produzione scientifica sia insufficiente”.

Dunque, i Commissari, dopo aver riconosciuto che gli articoli presentati dalla ricorrente risultano pubblicati in riviste di buon livello internazionale, alcune di prestigio nel settore, giungono ad affermare che la visibilità internazionale sarebbe limitata senza, tuttavia, neppure accennare alle ragioni che hanno condotto a tale conclusione e senza svolgere alcun riferimento alle pubblicazioni sottoposte a valutazione.

Non è, dunque, possibile comprendere quale sia stato il [#OMISSIS#] iter argomentativo che ha condotto i Commissari a negare che la produzione scientifica della candidata sia “tale da conferirle una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca internazionale”, tanto più se si considera che la difesa erariale non ha contestato (ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e dell’art. 115, comma 1, c.p.c.) il fatto che, nel confronto con gli altri candidati che hanno conseguito l’abilitazione, “rispetto al criterio del numero di articoli rilevato nelle banche dati internazionali negli ultimi 15 anni, questa è la situazione: D’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 53; D’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 45; KVASOV Dmitry 35; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 34; AYUSO DE DIOS Blanca 28; SAMPOLI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 28; IANNAZZO [#OMISSIS#] 21; [#OMISSIS#] FERNANDEZ [#OMISSIS#] 18”.

Né una valutazione negativa della produzione scientifica all’interno del panorama internazionale della ricerca può giustificarsi (esclusivamente) in ragione del fatto che “le collaborazioni, con l’eccezione di un singolo coautore straniero, risultano comunque tutte al livello strettamente locale” (cft. giudizio individuale reso dal prof. [#OMISSIS#]), non potendo a tal fine assumere carattere di per sé dirimente la nazionalità, italiana o estera, dei coautori delle pubblicazioni presentate.

Anche con riferimento all’altro profilo posto a fondamento della valutazione di inidoneità – ossia, la mancanza di contenuto innovativo della produzione scientifica della ricorrente – la Commissione non ha fornito alcun elemento concreto a sostegno del relativo giudizio, che risulta formulato in modo completamente slegato dall’esame delle pubblicazioni oggetto di valutazione.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

All’accoglimento del ricorso accede, nel quadro dei vincoli conformativi parimenti promananti dal dictum giudiziale, l’obbligo, in capo alla soccombente Amministrazione, di rinnovare il già espresso giudizio abilitativo nei confronti dell’odierna ricorrente, ovviamente a mezzo di organo avente composizione diversa, rispetto a quella che ha rassegnato la pregressa valutazione, oggetto di censura.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.500,00, oltre accessori, in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 15/04/2022