TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 21 aprile 2022, n. 4848

Abilitazione scientifica nazionale - Rapporto fra valutazione delle pubblicazioni in sede di abilitazione e in sede di referaggio per inserimento degli articoli in rivista

Data Documento: 2022-04-22
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Il giudizio collegiale rappresenta la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.  Nel dettaglio, nei giudizi individuali sono analizzate in modo sufficientemente analitico le opere del candidato e si conclude per la non idoneità sempre in ragione del carattere sostanzialmente privo di adeguato rilievo e dell’assenza di carattere innovativo e di originalità delle stesse. Ne discende che i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, che attengono alla valutazione delle pubblicazioni in sede di abilitazione scientifica nazionale, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

Contenuto sentenza
  1. 04841/2022 REG.PROV.COLL.
  2. 00952/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 952 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] Valeri, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#], 63;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur), Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), Commissione Parallela per il Settore Concorsuale 13/B3, non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

ASN

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del giudizio negativo espresso nei confronti in relazione all’abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale 13/B3 organizzazione aziendale, anche in relazione alla sentenza n. 14337/2019.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

  1. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Il Collegio osserva che gli artt. 16, comma 3, lett. a), L. n. 240/2010, 3 del D.M. n. 120/2016 prevedono che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate.

Inoltre, l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che “la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”. Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.

L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce, inoltre, che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che “la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambi le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B.”

In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli, ottengano una valutazione positiva sull’impatto, della propria produzione scientifica.

È poi da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare al concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità.

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).

Ciò premesso, il giudizio negativo espresso dalla Commissione non è affetto dalle censure prospettate poiché sorretto da adeguata e articolata motivazione e non contrasta con le conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 14337/2019 resa dal Tar Lazio, in quanto effettua in ottemperanza alla stessa una nuova valutazione del curriculum del ricorrente.

In particolare, secondo la Commissione, con parere espresso all’unanimità, le pubblicazioni del ricorrente difetterebbero dei requisiti della qualità e originalità per il settore concorsuale. “Il candidato presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come emerge dai risultati poco significativi della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. I risultati poco significativi raggiunti e le tematiche trattate poco e rilevanti fanno ritenere che il candidato NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia”.

Il giudizio collegiale (la decisione è stata [#OMISSIS#] all’unanimità) rappresenta poi la sintesi dei giudizi individuali, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.

Nel dettaglio, nei giudizi individuali sono analizzate in modo sufficientemente analitico le opere del candidato e si conclude per la non idoneità sempre in ragione del carattere sostanzialmente privo di adeguato rilievo e dell’assenza di carattere innovativo e di originalità delle stesse.

Ne discende che i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.

Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e [#OMISSIS#] individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata [#OMISSIS#] determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere [#OMISSIS#] interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui [#OMISSIS#] artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

Nel [#OMISSIS#] di specie, non viene [#OMISSIS#] sostanza contestata la mancanza di coerenza con il settore disciplinare, ma la rilevanza dei [#OMISSIS#] prescelti e dei risultati in relazione al settore disciplinare e si tratta di una valutazione pienamente rientrante in quelle di spettanza della commissione.

Lo svolgimento del referaggio e l’inserimento degli articoli in rivista risponde a obiettivi e finalità differenti rispetto a quelle oggetto dell’odierno esame, con la conseguenza che, purchè la determinazione sia adeguatamente motivata, il giudizio che la commissione deve svolgere nell’esaminare le pubblicazioni non può essere condizionato dall’esito positivo del referaggio ai fini della pubblicazione di un lavoro all’interno di una rivista, anche se la collocazione editoriale di una rivista, per differenti finalità, può svolgere un ruolo.

Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni. Non è d’altro canto necessario descrivere analiticamente il contenuto e analizzare il contenuto di ogni scritto preso singolarmente dovendosi ritenere sufficiente, per [#OMISSIS#] giurisprudenza, procedere ad una descrizione collettiva delle varie opere esaminandone gli aspetti positivi o le criticità. Nel [#OMISSIS#] di specie la valutazione critica delle varie opere è compiuta dalla commissione in modo sufficientemente analitico.

Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.

  1. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 22 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

L’ESTENSORE IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]

IL SEGRETARI

Pubblicato il 21/04/2022