Con ordinanza n. 1475 del 22 gennaio 2020, il Tribunale di Milano, Sezione lavoro, ha sospeso l’efficacia del provvedimento di rientro in servizio del dipendente appartenente ad una Università, ritenendo che il comando disciplinato dalla legge speciale (legge 20 luglio 2004, n. 215) possa essere unilateralmente prorogato dall’ente di destinazione senza che l’ente di appartenenza abbia alcuna discrezionalità in merito, essendo quest’ultimo tenuto a porre in essere l’atto dovuto.
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