TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 2 febbraio 2018, n. 193

Studenti-Accesso di documenti-Sopravvenuta carenza di interesse

Data Documento: 2018-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Contenuto sentenza

N. 00193/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01515/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1515 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] Capecchi, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Capecchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Puccinotti n. 30;
contro
Università degli Studi di Firenze in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Firenze, Rettorato – piazza San [#OMISSIS#] n. 4;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Giannelli non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio illegittimamente serbato su istanza di accesso agli atti presentata il 6 ottobre 2017 ed accertamento del diritto all’ostensione dei documenti richiesti
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 il presidente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 Rilevato che le parti concordano sull’avvenuta ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente, per cui entrambe danno atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito;
Rilevato che il ricorrente insiste nella richiesta di condanna di controparte alla rifusione delle spese in quanto al richiesta è stata soddisfatta dopo la proposizione del ricorso;
Ritenuto che nella specie sussistono gli eccezionali motivi che consentono la compensazione delle spese in quanto il lievissimo ritardo è stato provocato dalla necessità di correggere gli atti di cui si tratta secondo i suggerimenti proposti dallo stesso ricorrente
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa integralmente fra le parti spese e onorari del giudizio fermo restando il diritto, del ricorrente, alla rifusione del contributo unificato, se versato, a carico dell’Università di Firenze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] Bellucci, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 02/02/2018