Con la sentenza del 16 aprile 2018, n. 4157, il TAR Lazio, Roma, Sez. III, ha stabilito che è illegittima l’irrogazione di una sanzione disciplinare laddove la fattispecie contestata (mancata comunicazione della partecipazione ad un convegno scientifico) non risulti tipizzata in alcuna norma di legge o regolamentare, atteso che l’ateneo non può limitarsi a richiamare un’asserita mera prassi, in assenza di una qualsivoglia disciplina, anche interna, che espliciti siffatto obbligo di comunicazione (cfr. art. 88 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592).
Leggi il testo completo: TAR Lazio, Roma, Sez. III, 16 aprile 2018, n. 4157